Corte costituzionale

Sentenza n. 283/2010

Corte cost., sent. 23 luglio 2010, n. 283

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
283/2010
Data di deposito
23 luglio 2010
Data di decisione
7 luglio 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:283

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. r), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 20 del 7 agosto 2007

Parametri

Massime

Massima n. 34929

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. r ), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalle parti private resistenti secondo cui il giudice a quo non avrebbe illustrato con chiarezza le ragioni dell'asserita violazione degli indicati parametri. Invero, l'ordinanza della Corte di cassazione indica in modo adeguatamente specifico le ragioni relative sia alla rilevanza, sia alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata.

Massima n. 34930

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. r ), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione proposta dalla difesa della Regione e da quella di una delle parti private resistenti secondo cui sarebbe stata richiesta una non consentita pronuncia additiva. Il giudice a quo , in effetti, non chiede un intervento manipolativo della norma impugnata, poiché prospetta soltanto che il legislatore regionale avrebbe erroneamente valutato la natura della situazione in cui versa il legale rappresentante di una struttura sanitaria privata convenzionata con il servizio regionale di sanità, qualificando come causa di ineleggibilità quella che, a suo dire, sarebbe, invece, una causa di incompatibilità. E dalla più esatta qualificazione giuridica di tale situazione deriverebbero, secondo l'impostazione dell'ordinanza di rimessione, conseguenze previste dalla normativa regionale attinente al procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, nel senso che, dopo la sua elezione, l'interessato dovrebbe soltanto optare tra il mantenimento della carica di legale rappresentante della struttura sanitaria e quella di consigliere regionale. D'altronde, in passato è stata già riconosciuta l'illegittimità costituzionale di disposizioni che avevano previsto come cause di ineleggibilità situazioni integranti, invece, vere e proprie cause di incompatibilità, senza alcuna preliminare rilevanza dell'eventuale estraneità di tali pronunce al potere decisorio della Corte, sotto il profilo secondo cui sarebbero state richieste sentenze additive di tipo manipolativo, non consentite in sede di giudizio di costituzionalità. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni che avevano previsto come cause di ineleggibilità situazioni integranti, invece, vere e proprie cause di incompatibilità, v. le citate sentenze n. 450/2000, n. 171/1984, n. 129/1977, n. 45/1977 e n. 129/1975.

Massima n. 34931

Non è fondata la questione di legittimità costituzione dell'art. 2, comma 1, lett. r ), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., in quanto stabilisce che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale, tra gli altri, «il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale Usl della Valle d'Aosta». Le cause di ineleggibilità riguardano situazioni idonee a provocare effetti distorsivi nella parità di condizioni tra i vari candidati nel senso che, avvalendosi della particolare posizione in cui versa, il soggetto non eleggibile può variamente influenzare a suo favore il corpo elettorale. Diversa è la situazione di incompatibilità che non si riflette sulla parità di condizioni tra i candidati, ma attiene alla concreta possibilità, per l'eletto, di esercitare pienamente le funzioni connesse alla carica anche per motivi concernenti il conflitto di interessi in cui il soggetto verrebbe a trovarsi se fosse eletto. Di conseguenza, il soggetto ineleggibile deve eliminare ex ante la situazione in cui versa, mentre il soggetto incompatibile é tenuto ad optare ex post , cioè ad elezione avvenuta, tra il mantenimento della precedente carica e il munus pubblico derivante dalla conseguita elezione. Sia le cause di ineleggibilità che quelle di incompatibilità introducono limitazioni al diritto di elettorato passivo per il quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, sussiste un'esigenza di tendenziale uniformità sul piano nazionale, essendo l'adozione di discipline regionali differenziate subordinata alla presenza di particolari situazioni ambientali che giustifichino normative autonome. Cause di ineleggibilità analoghe a quella di cui alla norma de qua sono previste dalla legge n. 154 del 1981, dal d.lgs. n. 502 del 1992 e dal d.lgs. n. 267 del 2000, sicché l'ineleggibilità dei vertici delle Aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private che operano in regime di convenzione o di accreditamento costituisce un dato di sistema della legislazione statale e configura un principio generale dell'ordinamento giuridico elettorale, il quale attribuisce rilievo, da una parte, al ruolo della Regione in tema di servizi sanitari, e, dall'altra, al parallelismo esistente tra le cariche apicali operanti in modo analogo nelle strutture sia pubbliche che private. La Regione Valle d'Aosta ha adottato la legge n. 20 del 2007 in applicazione dell'art. 15 del vigente statuto speciale approvato con la legge costituzionale n. 2 del 2001, che sancisce la potestà legislativa primaria della Regione in materia di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale; competenza che deve essere esercitata, tuttavia, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché in conformità con quanto disposto dallo statuto stesso. La disciplina valdostana - allineandosi a quanto previsto negli ordinamenti di altre Regioni a statuto speciale e della Provincia autonoma di Trento - contempla sia per le posizioni di vertice dell'unica Azienda sanitaria esistente in regione, sia per quelle delle strutture sanitarie o socio-sanitarie private in regime di accreditamento con tale azienda, il medesimo regime di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale. In definitiva, la Regione Valle d'Aosta si è dotata di una normativa coerente con quella statale, da un lato, soddisfacendo l'esigenza di una disciplina tendenzialmente unitaria a livello nazionale in materia di ineleggibilità; dall'altro, superando il vaglio di ragionevolezza, tenuto conto delle peculiarità dell'azienda sanitaria regionale ivi operante. Inoltre, non è dubitabile che la posizione delle autorità di vertice delle strutture sanitarie private, le quali operino in stretta collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche della Regione, consenta di influire in vario modo sugli orientamenti degli elettori, sicché possono essere ravvisati, in concreto, pericoli di captatio benevolentiae o di metus publicae potestatis . La scelta tra la previsione di un'ipotesi di ineleggibilità o, in alternativa, di incompatibilità appartiene a quella discrezionalità legislativa che, nella specie, non risulta esercitata in modo irragionevole. Sulla rilevanza del principio di ragionevolezza nella materia elettorale, v. la citata sentenza n. 376/2004. Sull'esigenza di tendenziale uniformità sul piano nazionale della disciplina dell'elettorato passivo e sulle condizioni di compatibilità costituzionale di discipline regionali differenziate, v. le citate sentenze n. 143/2010, n. 288/2007, n. 235/1988, n. 20/1985, n. 171/1984, n. 26/1965 e n. 105/1957. In materia di ineleggibilità dei vertici delle Aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private che operano in regime di convenzione o di accreditamento, v. le citate sentenze n. 27/2009 e n. 510/1989. Con specifico riguardo alla disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale dettata dalla legge della Regione Valle d'Aosta n. 20 del 2007, v. la citata sentenza n. 25/2008. Sulla potestà legislativa riconosciuta dall'art. 122 Cost. alle Regioni a statuto ordinario in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, v. la citata sentenza n. 2/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzione dell'art. 2, comma 1, lettera r), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2010.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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