Corte costituzionale
Sentenza n. 282/2010
Corte cost., sent. 23 luglio 2010, n. 282
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 282/2010
- Data di deposito
- 23 luglio 2010
- Data di decisione
- 7 luglio 2010
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:282
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 14, decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005
- legge n. 155 del 31 luglio 2005
Parametri
Massime
Massima n. 34927
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 - il quale nel secondo comma aggiunge che se «l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza» -, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. La prescrizione di «vivere onestamente», se valutata in modo isolato, appare di per sé generica e suscettibile di assumere una molteplicità di significati, quindi non qualificabile come uno specifico obbligo penalmente sanzionato. Tuttavia, se essa è collocata nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dall'art. 5 della legge n. 1423 del 1956 e successive modificazioni e se si considera che è elemento di una fattispecie integrante un reato proprio, il quale può essere commesso soltanto da un soggetto già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la prescrizione assume un contenuto più preciso, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di «vivere onestamente» si concreta e si individualizza. Quanto alla prescrizione di «rispettare le leggi», essa non è indeterminata ma si riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale. Né vale addurre che questo è un obbligo generale, riguardante tutta la collettività, perché il carattere generale dell'obbligo, da un lato, non ne rende generico il contenuto e, dall'altro, conferma la sottolineata esigenza di prescriverne il rispetto a persone nei cui confronti è stato formulato, con le garanzie proprie della giurisdizione, il suddetto giudizio di grave pericolosità sociale. Infine, in ordine alla prescrizione di «non dare ragione di sospetti», ancora una volta essa non va considerata in modo isolato ma nel contesto delle altre prescrizioni contemplate dall'art. 5, tra cui assume particolare rilevanza, al fine di dare concretezza al dettato normativo, il divieto posto al sorvegliato speciale di non frequentare determinati luoghi o persone. Inoltre, non è esatto ritenere che la prescrizione de qua possa esaurirsi in un mero sospetto, disancorato da qualsiasi circostanza concreta; l'applicazione di essa, invece, richiede la valutazione oggettiva di fatti, collegati alla condotta della persona, che siano idonei a rivelarne la proclività a commettere reati. La valutazione di tale idoneità, dovendo essere compiuta in concreto e con riferimento alle singole fattispecie, non può che essere demandata al competente giudice penale. In tema, v. citata sentenza n. 161/2009. Sul fondamento delle misure di prevenzione, v. citate sentenze n. 23/1964 e n. 27/1959. In senso analogo, v., citate, sentenze n. 327/2008, n. 5/2004, n. 34/1995, n. 122/1993; ordinanza n. 354/2003.
Massima n. 34928
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. Il rimettente muove da un presupposto interpretativo erroneo. Invero, non è esatto che la condotta del sorvegliato speciale cosiddetto "semplice" e quella del sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune (come nella specie) abbiano pari carattere offensivo, e quindi pari gravità, in caso d'inosservanza agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale. L'art. 3, terzo comma, della legge n. 1423 del 1956, e successive modificazioni, stabilisce che «Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale». La stessa legge, dunque, prevede una graduazione nell'ambito delle misure di prevenzione, riservando la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ai casi di più accentuata pericolosità sociale, nei quali le altre misure non sono ritenute idonee; e questa maggiore pericolosità necessariamente rende più grave l'inosservanza delle prescrizioni imposte al soggetto. Ne deriva che le due situazioni non sono omogenee, onde l'asserita violazione dell'art. 3 Cost. non è ravvisabile. Sulla verifica di ragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore, v. citate sentenze n. 161/2009, n. 324/2008, n. 22/2007, n. 394/2006; ordinanze n. 41/2009, n. 71 e n. 30/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2010.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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