Corte costituzionale

Sentenza n. 28/2010

Corte cost., sent. 28 gennaio 2010, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/2010
Data di deposito
28 gennaio 2010
Data di decisione
25 gennaio 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:28

Norme oggetto del giudizio

  • art. 183, comma 1, lett. n), quarto periodo, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 2, comma 20, decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008

Parametri

  • art. 11, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • direttiva CEE n. 442 del 15 luglio 1975
  • direttiva CEE n. 156 del 18 marzo 1991
  • direttiva CEE n. 689 del 12 dicembre 1991
  • direttiva CE n. 62 del 20 dicembre 1994
  • direttiva CE n. 12 del 5 aprile 2006
  • direttiva CE n. 98 del 19 novembre 2008

Massime

Massima n. 34300

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 183, comma 1, lettera n ), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nella parte in cui prevede: «rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale». La norma censurata - in contrasto con la definizione comunitaria sopra richiamata, che qualifica rifiuto ogni sostanza di cui il produttore si disfi - esclude dalla categoria dei rifiuti un materiale - introducendo così una presunzione assoluta - le ceneri di pirite, indipendentemente dal fatto che l'impresa produttrice se ne sia disfatta. Tale preclusione si pone in contrasto con l'esigenza, derivante dalla disciplina comunitaria, di verificare in concreto l'esistenza di un rifiuto o di un sottoprodotto. Sul problema degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma extrapenale, che, sottraendo temporaneamente le ceneri di pirite dalla categoria dei rifiuti, ha escluso, durante il periodo della sua vigenza, precedente all'abrogazione ad opera del d.lgs n. 4 del 2008, l'applicabilità delle sanzioni penali previste per la gestione illegale dei rifiuti alla fattispecie oggetto del giudizio principale, v. punto 7 del Considerato in diritto della pronuncia n. 28/2010. Sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, v. citata sentenza n. 103/2008. Sulla problematica delle norme penali di favore, v. citate sentenze n. 394/2006 e n. 148/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modiche introdotte dall’art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede: «rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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