Corte costituzionale
Sentenza n. 272/2010
Corte cost., sent. 22 luglio 2010, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 272/2010
- Data di deposito
- 22 luglio 2010
- Data di decisione
- 7 luglio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:272
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge della Regione Toscana n. 54 del 6 aprile 2000
- art. 7, comma 6, legge della Regione Toscana n. 54 del 6 aprile 2000
- art. 9, comma 6, legge della Regione Toscana n. 54 del 6 aprile 2000
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- direttiva CE n. 21 del 7 marzo 2002
- art. 4, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
- art. 93, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003
Massime
Massima n. 34888
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e terzo, Cost., in quanto stabiliscono che gli oneri relativi all'effettuazione di verifiche e controlli degli impianti radio base della telefonia mobile, esistenti sul territorio della Regione Toscana, siano posti a carico dei titolari di detti impianti, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla parte privata, secondo cui le norme censurate dovrebbero ritenersi tacitamente abrogate per sopravvenuta incompatibilità con l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003. Nel caso di specie, il Tribunale rimettente, negando che ricorrano le condizioni per una lettura costituzionalmente orientata delle norme in discussione, ha, di fatto, implicitamente escluso la possibilità, suggerita dalla difesa della parte privata, di risolvere il contrasto tra le disposizioni regionali e la citata norma statale in applicazione dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953, cioè ritenendo abrogate le prime per sopravvenuta e diretta incompatibilità con la seconda. Per l'affermazione che il «controllo sull'attuale vigenza di una norma giuridica spetta istituzionalmente al giudice comune e precede ogni possibile valutazione sulla legittimità costituzionale della medesima norma», v. la citata sentenza n. 222/2007. Nel senso che, esclusa, implicitamente o esplicitamente, la ricorrenza di un fenomeno abrogativo, «ragioni essenziali di certezza del diritto» impongono, di fronte a un contrasto tra le disposizioni di legge regionale censurate e una successiva norma di principio statale, di «dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme sottoposte al proprio giudizio», v. la citata sentenza n. 153/1995.
Massima n. 34889
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54, che impongono ai richiedenti l'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti di telefonia mobile nonché ai titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile e ai concessionari per radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi a carattere commerciale gli oneri relativi allo svolgimento dei controlli effettuati dall'ARPAT, rispettivamente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione e nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza e controllo. Le censurate disposizioni regionali contrastano, infatti, con l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 - riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come espressivo di un principio fondamentale della materia dell'ordinamento delle comunicazioni - che, al fine di promuovere ed agevolare l'installazione delle infrastrutture per le telecomunicazioni, vieta alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Se lo scopo perseguito dal legislatore statale è quello di impedire che le Regioni possano liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio e di scongiurare il rischio di un'ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, simili obblighi potrebbero non essere imposti, tale esigenza si pone, nello stesso modo, per tutti gli obblighi pecuniari, siano essi imposti in occasione del rilascio dell'autorizzazione ovvero previsti per interventi di vigilanza e di controllo che si rendano necessari nel corso dello svolgimento del servizio e che, dunque, siano inerenti al rapporto instauratosi con l'amministrazione proprio in forza dell'originario titolo autorizzativo. Inoltre, gli oneri di cui all'impugnato art. 9, comma 6, si presentano del tutto imprevedibili, in quanto non predeterminati, non conosciuti e non quantificabili in anticipo dai gestori di telefonia al momento dell'attivazione degli impianti. (Restano assorbite le altre censure riferite alla dedotta violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.). Sulle finalità dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, «espressione di un principio fondamentale» della materia dell'ordinamento delle comunicazioni, v. la citata sentenza n. 336/2005. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., di norme della Regione Valle d'Aosta in materia di telecomunicazioni contrastanti con l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, v. la citata sentenza n. 450/2006.
Massima n. 34890
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del Regolamento del Comune di Pisa per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, approvato con delibera del Consiglio comunale del 2 dicembre 2003, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e terzo, Cost., in quanto impone ai relativi titolari gli oneri concernenti le verifiche e i controlli degli impianti radio base della telefonia mobile esistenti sul territorio comunale. La censura investe una disposizione regolamentare, come tale sottratta al sindacato di costituzionalità. Sulla sottrazione delle norme regolamentari al sindacato di costituzionalità, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 58/2010, ordinanze n. 192/2010 e n. 59/2009.
Massima n. 34891
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e terzo, Cost., nella parte in cui attribuisce ai comuni la funzione di vigilanza e di controllo secondo quanto previsto dall'art. 9 della medesima legge regionale. La censurata disposizione, infatti, non contiene una norma che disciplina il profilo della ripartizione degli oneri economici conseguenti ai controlli effettuati dall'ARPAT, sicché essa - oltre a non porsi in contrasto, di per sé, con l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 - non viene neppure in rilievo nel giudizio a quo , che ha ad oggetto l'impugnativa del provvedimento che ha ingiunto il pagamento di somme, tra l'altro, proprio per l'effettuazione di tali controlli.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 7, comma 6, e 9, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della medesima legge della Regione Toscana n. 54 del 2000 e dell'articolo 19 del Regolamento del Comune di Pisa per l'installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, approvato con delibera del Consiglio comunale del 2 dicembre 2003, n. 104, sollevata - in riferimento agli articoli 3 e 117, commi primo e terzo, della Costituzione - dal Tribunale ordinario di Pisa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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