Corte costituzionale
Sentenza n. 259/2010
Corte cost., sent. 21 luglio 2010, n. 259
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 259/2010
- Data di deposito
- 21 luglio 2010
- Data di decisione
- 7 luglio 2010
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:259
Parametri
- art. 6, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 105, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1° novembre 1973
- art. 4, comma 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1° novembre 1973
- art. 8, comma 1, n. 20), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 6), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 7), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 20, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 100, regio decreto n. 773 del 16 giugno 1931
- art. 6, decreto legge n. 117 del 3 agosto 2007
- legge n. 160 del 2 ottobre 2007
Massime
Massima n. 34855
Spettava allo Stato adottare provvedimenti emanati dal Questore della Provincia di Bolzano, di contenuto analogo, corrispondenti alla sospensione della licenza di esercizio pubblico, e dal Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, con cui è stata del pari disposta la sospensione temporanea della licenza di un esercizio pubblico. Gli atti del Questore rientrano fra quelli, adottati ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., di sospensione della licenza di pubblico esercizio, la cui finalità non è quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensì quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale; ragion per cui si ha riguardo esclusivamente alla esigenza obiettiva di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell'esercente. I provvedimenti impugnati, in quanto strumentali esclusivamente alla tutela della sicurezza dei cittadini, non determinano, quindi, alcuna lesione delle prerogative della Provincia e non sono riconducibili ai poteri di polizia assegnati al suo Presidente in materia di esercizi pubblici, costituendo legittimo svolgimento dei compiti di ordine pubblico, riservati allo Stato. Anche per quanto riguarda l'ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, il provvedimento è stato posto in essere in vista della prevalente necessità di tutelare la pubblica sicurezza, in attuazione di quanto, a tale scopo, prescritto dal citato art. 6 del d.l. n. 117 del 2007; sicché il provvedimento non lede alcuna competenza provinciale, in quanto adottato nell'esercizio della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza. Per quanto riguarda la tutela della sicurezza dei cittadini, in senso analogo, v., citata, sentenza n. 129/2009. Per quanto riguarda la tutela dell'incolumità degli utenti della strada, derivanti dall'abuso di bevande alcoliche, v., citata, sentenza n. 152 /2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che spettava allo Stato adottare:
- l'ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano n. 964/2008, Area III, del 10 settembre 2008, con la quale è stata disposta la chiusura per sette giorni dell'esercizio pubblico "Kalterer Weinstadl", sito in Caldano (reg. ric. n. 19 del 2008);
- il decreto del Questore della Provincia di Bolzano del 18 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 17 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 18 settembre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni, dell'esercizio pubblico bar "Caffè Agadir", sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 17 settembre 2008, giunta al protocollo provinciale in data 18 settembre 2008 (reg. conflitti n. 20 del 2008);
- il decreto del Questore della Provincia di Bolzano del 16 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 16 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 16 settembre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni, dell'esercizio pubblico bar caffè "Bar Casablanca", sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 16 settembre 2008, giunta al protocollo provinciale in data 16 settembre 2008, nonché il decreto del Questore della Provincia di Bolzano del 21 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 21 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per quindici giorni del medesimo bar caffè "Bar Casablanca", e la relativa lettera di comunicazione, datata 21 ottobre 2008, giunta al protocollo provinciale in data 22 ottobre 2008 (reg. conflitti n. 21 del 2008);
- il decreto del Questore della Provincia di Bolzano (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 22 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per sette giorni dell'esercizio pubblico "New Bar", sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 22 ottobre 2008, nonché la lettera del Questore prot. n. 11-A/2008/P.A.S.I. del 21 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 21 ottobre 2008, con cui quest'ultimo formulava richiesta di parere ai sensi dell'art. 21 dello statuto speciale (reg. conflitti n. 25 del 2008);
- il decreto del Questore della Provincia di Bolzano (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell'11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni dell'esercizio pubblico "Bar Muuh", sito in Merano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 11 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 14 ottobre 2008 (reg. conflitti n. 26 del 2008);
- il decreto del Questore della Provincia di Bolzano (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell'11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni dell'esercizio pubblico "Bar Romana", sito in Merano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 11 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 14 ottobre 2008 (reg. conflitti n. 27 del 2008).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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