Corte costituzionale
Sentenza n. 234/2010
Corte cost., sent. 1° luglio 2010, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/2010
- Data di deposito
- 1° luglio 2010
- Data di decisione
- 23 giugno 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 25, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 23 luglio 2009
- art. 16-bis, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 5 dicembre 2008
- art. 16-ter, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 5 dicembre 2008
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 74, comma 1, lett. ff), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 124, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 34792
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, nella parte in cui inserisce l'art. 16- bis nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16. La norma impugnata, difatti, non contrasta con quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che «Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda». È lo stesso legislatore statale, infatti, ad autorizzare, espressamente, con una norma cedevole, le Regioni a prevedere forme diverse da quelle da esso stesso individuate per la scelta dell'organo al quale presentare la domanda di autorizzazione agli scarichi. È, quindi, da disattendere l'interpretazione data alla normativa statale, in base alla quale le Regioni non potrebbero attribuire a privati il potere autorizzatorio in questione, ma solo ad un ente locale o, comunque, ad un soggetto pubblico; tale interpretazione è non sufficientemente motivata e, comunque, conduce ad una erronea restrizione. Sulla gestione di servizi amministrativi da parte di privati, v. citate sentenze n. 322, n. 246/2009 e n. 29/2006. Sull'attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative, v. citate sentenze n. 214/2006, n. 383, n. 270, n. 242/2005, n. 6/2004; nonché sulla potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni, v. citata sentenza n. 285/2005.
Massima n. 34793
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, nella parte in cui inserisce l'art. 16- bis nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16, è da rigettare l'eccezione di inammissibilità della questione formulata dalla difesa regionale in ordine alla genericità della censura quanto al parametro evocato, attese le sufficienti indicazioni ricavabili in tal senso dal ricorso.
Massima n. 34794
Non è fondata, in relazione all'art. 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, nella parte in cui inserisce l'art. 16- bis nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16. Infatti, con il ricorso si viene sostanzialmente a riproporre la medesima censura lamentata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., di cui si è già motivata l'infondatezza, così che il richiamo al citato art. 118, primo comma, Cost. risulta inconferente.
Massima n. 34795
Non è fondata, in relazione all'art. 117, comma secondo, lett. s ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, nella parte in cui inserisce l'art. 16- bis nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., là dove stabilisce che siano autorizzati «dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura». Con la disposizione censurata, la cui formulazione non è, peraltro, chiarissima, il legislatore regionale non ha certo voluto prevedere la concessione di un'autorizzazione, generalizzata ed indiscriminata, agli scarichi che dovrebbe essere rilasciata dal gestore del servizio idrico integrato a chiunque la richieda, ma ha inteso solo sottolineare che ogni richiesta di autorizzazione relativa ad attività di scarico è soggetta alla procedura ivi indicata, cioè che deve essere attribuita alla competenza del gestore del servizio idrico integrato. È evidente che detta autorizzazione deve essere concessa solo previa positiva verifica della esistenza dei requisiti necessari al rilascio della stessa, come dimostra il successivo secondo comma che detta la disciplina provvisoria per il «rilascio delle autorizzazioni» in attesa dell'adozione di quella definitiva.
Massima n. 34796
È costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, nella parte in cui inserisce l'art. 16- ter nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16. La norma regionale censurata nel consentire ai soggetti che conferiscono gli scarichi ad un depuratore di non richiedere l'autorizzazione, ritenendosi sufficiente quella richiesta e concessa al titolare dello scarico finale, si pone in contrasto con il comma 2 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che stabilisce l'esonero dall'autorizzazione solo a condizione che il conferimento delle acque reflue al terzo gestore dell'impianto di depurazione avvenga «tramite condotta». In tal modo, essa reca una disciplina afferente alla materia tutela dell'ambiente, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che eccede la competenza regionale, accordando, peraltro, al predetto bene ambientale una tutela inferiore rispetto a quella statale. In materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, v. citate sentenze n. 101/2010, n. 272, n. 61, 12/2009 e n. 378/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), nella parte in cui inserisce l'art. 16-ter nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della medesima legge regionale, nella parte in cui inserisce l'art. 16-bis nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2008, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze