Corte costituzionale

Sentenza n. 233/2010

Corte cost., sent. 1° luglio 2010, n. 233

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
233/2010
Data di deposito
1° luglio 2010
Data di decisione
23 giugno 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:233

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 luglio 2009
  • art. 58, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 5 dicembre 2008
  • art. 37, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 luglio 2009
  • art. 37, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 luglio 2009
  • art. 48, comma 6, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 luglio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34787

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2,della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, modificativo dell'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per genericità della censura e per mancata indicazione di idonei parametri costituzionali. Nel ricorso, infatti, si rinviene un'adeguata motivazione in ordine alla asserita violazione da parte della norma impugnata degli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Massima n. 34788

È costituzionalmente illegittimo l'art. dell'art. 36, comma 2,della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, modificativo dell'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16. Per effetto della disposizione censurata, in tema di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, si è esteso anche ai soggetti «non in possesso dei requisiti di legge» la possibilità di usufruire della proroga delle concessioni demaniali marittime in atto e, quindi, si è introdotta una disciplina che risulta in contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza e con l'art. 117, primo comma, della Costituzione. In particolare, la norma regionale, nel consentire il rinnovo automatico della concessione, determina una violazione del principio di concorrenza, in quanto a coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo è preclusa la possibilità, alla scadenza della suddetta concessione, di prendere il posto del precedente gestore. In senso analogo, v. citate sentenze n. 180/2010 e n. 1/2008.

Massima n. 34789

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13, per difetto assoluto di motivazione. Il ricorrente, infatti, dopo aver riportato il testo del comma 1, si limita a censurare il fatto che con esso il legislatore regionale è intervenuto in un ambito, quello della determinazione delle specie cacciabili, a lui precluso. Né nel ricorso si rinviene alcun argomento a sostegno della impugnazione del successivo comma 2, per il quale, in ragione della peculiare disciplina da esso introdotta, non è possibile far valere le motivazioni sopra indicate.

Massima n. 34790

È costituzionalmente illegittimo l'art. 37, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13. La norma regionale impugnata, sebbene sia riconducibile alla materia «caccia» spettante alla competenza legislativa primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 4 del relativo statuto di autonomia, nell'individuare le specie cacciabili sul territorio regionale, incide in un ambito attribuito alla competenza esclusiva del legislatore statale. Ciò risulta confermato dall'art. 7 della direttiva n. 79/409/CEE, secondo cui «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale». In attuazione della menzionata normativa, l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni; ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 79/409/CEE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale e, pertanto, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto indica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale e, quindi, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale. In senso analogo, v. citate sentenze n. 227/2003 e n. 536/2002.

Massima n. 34791

È costituzionalmente illegittimo l'art. 48, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13. La norma regionale impugnata, nel sottoporre fino al 31 gennaio 2010 l'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, si pone in contrasto con la disciplina statale di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 (il quale, nel fissare standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente, prevede che «Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni»), in quanto limita, in violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica. In senso analogo, v. citata sentenza n. 165/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, dell'art. 37, comma 1, e dell'art. 48, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione - Legge comunitaria 2008);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, della medesima legge regionale n. 13 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché agli artt. 3 e 117, primo e secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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