Corte costituzionale

Sentenza n. 229/2010

Corte cost., sent. 24 giugno 2010, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
229/2010
Data di deposito
24 giugno 2010
Data di decisione
21 giugno 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:229

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34781

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 449, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice, investito del giudizio direttissimo, constatata la non flagranza del reato, possa restituire gli atti al pubblico ministero. L'art. 449 cod. proc. pen. contempla differenti fattispecie di giudizio direttissimo, non irragionevolmente assoggettate dal legislatore ad un diverso regime processuale. Il censurato comma 4 prevede che il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, nel qual caso la legittimità dell'arresto deve già essere stata valutata da un giudice, nella specie dal giudice per le indagini preliminari, e il sindacato del giudice del dibattimento è limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti di ammissibilità del rito speciale (il rispetto dei termini di presentazione dell'imputato e l'intervenuta convalida dell'arresto). Nell'ipotesi, disciplinata dai commi 1 e 2, in cui l'imputato arrestato in flagranza è presentato direttamente al giudice che celebrerà il dibattimento nelle forme del rito direttissimo, il controllo sulla legittimità dell'arresto è, invece, riservato al medesimo giudice, con la conseguenza che solo in tal caso la mancata convalida determina la trasmissione degli atti al pubblico ministero, essendo venuto meno uno dei presupposti di ammissibilità del rito (ad eccezione del caso in cui le parti comunque consentano che si proceda con rito direttissimo). Pertanto, la procedura delineata dall'art. 449, comma 4, cod. proc. pen. non presenta l'evidente anomalia denunciata dal rimettente, dovendosi, piuttosto, ritenere che la scelta legislativa, di demandare al rimedio impugnatorio del ricorso per cassazione (previsto dall'art. 391, comma 4, del medesimo codice) il sindacato sul merito dell'ordinanza di convalida dell'arresto, sia in armonia con la tratteggiata disciplina e con l'art. 111, settimo comma, Cost. nella parte in cui prevede che avverso i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso il ricorso per cassazione. In questo quadro le dedotte argomentazioni in ordine all'asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost. non possono essere condivise. L'assetto processuale predisposto dall'art. 449 cod. proc. pen. non comporta la violazione del diritto di difesa dell'imputato, non potendo tale vulnus consistere - come ritiene il rimettente - nella privazione del diritto per l'imputato «di vedere accertata la propria responsabilità con regolari indagini e, occorrendo, con il vaglio dell'udienza preliminare, che, quindi, gli sarebbe arbitrariamente sottratta». Infatti, l'assenza della fase delle indagini preliminari, tipica del giudizio direttissimo, non confligge con il diritto di difesa, atteso che non sussiste un interesse dell'imputato, costituzionalmente protetto, a che il riconoscimento della sua innocenza avvenga in una fase anteriore al dibattimento. Inoltre, la garanzia del diritto di difesa in ogni stato del procedimento non significa che sia costituzionalmente imposta l'articolazione del procedimento in più stati, ma solo che, quando più fasi processuali siano stabilite dalla legge, non ve ne sia alcuna nella quale la difesa sia preclusa. Infine, anche la doglianza sollevata con riferimento alla violazione dell'art. 111 Cost. non è fondata, poiché la disposizione censurata non reca alcun vulnus al principio del giusto processo. Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 50/2010, n. 221/2008 e n. 379/2005; ordinanze n. 134/2009 e n. 67/2007. Sull'insussistenza di un interesse dell'imputato, costituzionalmente protetto, a che il riconoscimento della sua innocenza avvenga in una fase anteriore al dibattimento, v. la citata sentenza n. 164/1983. Sulla portata della garanzia del diritto di difesa e sull'insussitenza di un obbligo costituzionalmente imposto di articolare il procedimento in una pluralità di stati, v. la citata sentenza n. 172/1972. Nel senso che «la scelta della struttura del processo si risolve comunque in un problema di scelta legislativa, come tale rimesso al legislatore ordinario, il quale può razionalmente prescindere dallo schema tradizionale sulla base di specifiche valutazioni di politica criminale, senza che ciò incida affatto sul diritto di difesa che ben potrà essere esercitato nel dibattimento in tutta la sua pienezza», v. la citata sentenza n. 164/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 449, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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