Corte costituzionale
Sentenza n. 226/2010
Corte cost., sent. 24 giugno 2010, n. 226
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 226/2010
- Data di deposito
- 24 giugno 2010
- Data di decisione
- 21 giugno 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:226
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 40, legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 3, comma 41, legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 3, comma 42, legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 3, comma 43, legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 34772
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94, limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio sociale». Infatti, in relazione a detta espressione «situazioni di disagio sociale» non risulta praticabile una lettura conforme al dettato costituzionale. La valenza semantica propria della locuzione «disagio sociale» - già di per sé assai più distante, rispetto a quella di «sicurezza urbana», dall'ambito di materia previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. - si coniuga all'impiego della disgiuntiva «ovvero» («eventi che possano recare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale»), che rende palese l'intento del legislatore di evocare situazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle sottese dalla locuzione precedente. Sicché, il riferimento alle «situazioni di disagio sociale» contenuto nella disposizione impugnata si presenta come un elemento spurio ed eccentrico rispetto alla ratio ispiratrice delle norme impugnate di salvaguardia della sicurezza urbana, finendo per rendere incongrua la stessa disciplina da esse dettata. Gli interventi del prefetto e del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la preferenza accordata alle associazioni fra appartenenti in congedo alle Forze dell'ordine, la circostanza che le segnalazioni dei volontari siano dirette alle sole Forze di polizia (e non, invece, agli organi preposti ai servizi sociali) - previsioni tutte pienamente coerenti in una prospettiva di tutela della «sicurezza urbana», intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati in ambito cittadino - perdono tale carattere quando venga in rilievo il diverso obiettivo di porre rimedio a condizioni di disagio ed emarginazione sociale, riconducibili alla materia di competenza legislativa regionale residuale "servizi sociali". Sulla materia «ordine pubblico e sicurezza», demandata alla legislazione esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., v. citate sentenze n. 196, n. 129/2009; n. 237, n. 222/2006; n. 383, n. 95/2005; n. 428/2004. Sulla materia «servizi sociali», v. citate sentenze n. 121 e n. 10/2010, che, però, non comprende i servizi assicurati dal sistema previdenziale e da quello sanitario, v. citate sentenze n. 168, n. 124/2009; n. 50/2008; n. 287/2004.
Massima n. 34773
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 41, 42 e 43, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che dettano regole in tema di iscrizione delle associazioni di volontari in elenchi tenuti dai prefetti, di scelta fra le associazioni iscritte e di divieto di iscrizione delle associazioni destinatarie di contributi pubblici e rimettono ad un decreto del Ministro dell'interno il completamento della disciplina posta dai commi precedenti. La declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 3, comma 40, riconducendo l'attività delle associazioni di volontari, di cui il sindaco può avvalersi, nel perimetro della materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva statale, rende la disciplina complementare recata dai commi successivi non incompatibile con i parametri costituzionali evocati, senza necessità di ulteriori interventi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio sociale»;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 41, 42 e 43, della medesima legge 15 luglio 2009, n. 94, promosse dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, in riferimento agli artt. 117, secondo, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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