Corte costituzionale
Sentenza n. 225/2010
Corte cost., sent. 24 giugno 2010, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 225/2010
- Data di deposito
- 24 giugno 2010
- Data di decisione
- 21 giugno 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:225
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 52, legge della Regione Lazio n. 22 del 11 agosto 2009
Parametri
- art. 32, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 51, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 34770
Deve essere dichiarata la inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Lazio, dato che la legittimazione degli organi emittenti di cui alla determinazione del Segretario generale del Consiglio regionale e a quella del Dipartimento Economico e Occupazionale è stata fondata sulle prerogative del Presidente del Consiglio regionale, delineate negli artt. 21, 24 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), tra le quali non è prevista la competenza a deliberare sui giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Massima n. 34771
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22. La norma regionale censurata attribuisce ai soggetti che, in seguito ad una precedente selezione di evidenza pubblica, abbiano ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione e attualmente prestino servizio presso le stesse, il diritto di essere immessi, su semplice domanda, nel ruolo della dirigenza della Regione. La lesione del principio del pubblico concorso, nel caso in esame, è accentuata dal carattere assolutamente potestativo del diritto alla stabilizzazione contemplato nella norma impugnata, la quale autorizza il personale dirigente assunto in via precaria ad essere stabilizzato su semplice domanda e, dunque, senza alcuna giustificazione della necessità funzionale dell'amministrazione e senza alcuna valutazione della professionalità e dell'attività svolta da questi dirigenti. Sulla regola del concorso pubblico, v. citate sentenze n. 363/2006, n. 215/2009, n. 9/2010, n. 293/2009 e n. 100/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Lazio;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento al bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Allegato:
Ordinanza letta all’udienza del 25 maggio 2010
ORDINANZA
Rilevato che la Regione Lazio risulta essersi costituita in
giudizio sulla base della determinazione del Segretario generale del Consiglio
regionale n. 698 del 10 novembre 2009 e sulla base della determinazione del
Dipartimento Economico e Occupazionale n. C 3307 del 24 novembre 2009;
che, in tali atti di determinazione, la legittimazione degli organi
emittenti è stata fondata sulle prerogative del Presidente del Consiglio
regionale, delineate negli artt. 21, 24 L.R. Stat. 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), tra le quali non è prevista la competenza a
deliberare sui giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
che nell’atto di determinazione del Segretario del Dipartimento Economico
si è fatto riferimento anche alle disposizioni contenute negli artt. 17 e 34, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6;
che la norma cui occorre fare riferimento è l’art. 32, comma 2, della
legge 11 marzo 1953, n. 87 cui si adegua l’art. 41, comma 4, del vigente
Statuto della Regione Lazio (legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1);
che, in tale competenza ad autorizzare la promozione dei giudizi di
costituzionalità, deve ritenersi compresa anche la deliberazione di costituirsi
in tali giudizi, data la natura politica della valutazione che i due atti
richiedono;
che, pertanto, la costituzione della Regione Lazio deve ritenersi
inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’inammissibilità della costituzione della Regione Lazio.
F.to: Francesco Amirante, Presidente
Testo integrale
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