Corte costituzionale

Sentenza n. 224/2010

Corte cost., sent. 24 giugno 2010, n. 224

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
224/2010
Data di deposito
24 giugno 2010
Data di decisione
21 giugno 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:224

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 6, legge della Regione Lazio n. 18 del 16 giugno 1994

Parametri

Massime

Massima n. 34766

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 - impugnato, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., in quanto prevede che il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati - deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa regionale, per inapplicabilità della norma censurata nel giudizio a quo . Infatti, il rimettente, con motivazione non implausibile, ha evidenziato che l'art. 3- bis , comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992 demanda alla Regione la disciplina delle cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e con il direttore sanitario, conseguentemente rinviando, per tale aspetto, anche alla normativa regionale, e quindi alla norma censurata, la quale contempla proprio una causa di interruzione del rapporto.

Massima n. 34767

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 - impugnato, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., in quanto prevede che il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati - devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità della questione, sollevate dalla difesa regionale e da una delle parti del processo principale, per essere l'azionata pretesa risarcitoria esaminabile dal rimettente applicando l'art. 2227 cod. civ. e senza necessità di ricorrere alla norma censurata o, comunque, anche in assenza della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale. Invero, sia l'eterogeneità della fattispecie di cui al citato art. 2227 cod. civ. (concernente l'esercizio del recesso da parte del committente nell'ambito della disciplina del lavoro autonomo privatistico) rispetto a quella oggetto del giudizio a quo , sia la precisa individuazione del petitum del giudizio stesso (in cui il ricorrente ha invocato una tutela risarcitoria in dipendenza dell'accertamento di un inadempimento contrattuale) escludono che la controversia possa essere risolta dal Tribunale adito senza necessità di accertare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata e mediante il solo riconoscimento all'interessato di un'indennità prevista dalla predetta disposizione del codice civile. Costituisce, infatti, presupposto indefettibile dell'azionata pretesa risarcitoria il previo accertamento, sul piano oggettivo, dell'illegittimità della norma sull'interruzione automatica del rapporto di lavoro.

Massima n. 34768

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 - impugnato, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., in quanto prevede che il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati - deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa regionale, per irrilevanza sullo specifico petitum risarcitorio del giudizio a quo . Infatti, il ricorrente nel giudizio principale ha chiesto il risarcimento del danno, deducendo l'illegittimità dell'intervenuta interruzione automatica del suo rapporto dirigenziale, disposta in applicazione della norma censurata. Pertanto, solo l'accertamento dell'illegittimità costituzionale della norma, che ha autorizzato l'Amministrazione ospedaliera a dichiarare la cessazione automatica del rapporto, permetterebbe al giudice a quo di valutare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata. Sull'incompatibilità costituzionale della sola previsione di strumenti di tutela risarcitoria in favore del dirigente rimosso illegittimamente, v. la citata sentenza n. 351/2008.

Massima n. 34769

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18, secondo cui il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. La norma in esame contempla un meccanismo di decadenza automatica e generalizzata dalle suddette funzioni dirigenziali, lesivo del principio di continuità dell'azione amministrativa che rinviene il suo fondamento nell'art. 97 Cost. La scelta fiduciaria del direttore amministrativo, effettuata con provvedimento ampiamente discrezionale del direttore generale, non implica che l'interruzione del conseguente rapporto di lavoro possa avvenire con il medesimo margine di apprezzamento discrezionale, poiché, una volta instaurato detto rapporto, vengono in rilievo altri profili, connessi, da un lato, all'interesse dell'Amministrazione ospedaliera alla continuità delle funzioni espletate dal direttore amministrativo, e, dall'altro lato, alla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive del dirigente. La valutazione di tali esigenze determina il contrasto della censurata disposizione con il principio costituzionale di buon andamento, in quanto essa non ancora l'interruzione del rapporto d'ufficio in corso a ragioni interne a tale rapporto, che - legate alle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore amministrativo - siano idonee ad arrecare un vulnus ai principi di efficienza, efficacia e continuità dell'azione amministrativa. Inoltre, l'automatica interruzione ante tempus del rapporto non consente alcuna valutazione qualitativa dell'operato del direttore amministrativo, che sia effettuata con le garanzie del giusto procedimento, nel cui ambito il dirigente potrebbe far valere il suo diritto di difesa, sulla base eventualmente dei risultati delle proprie prestazioni e delle competenze esercitate in concreto nella gestione dei servizi amministrativi a lui affidati, e il nuovo direttore generale sarebbe tenuto a specificare le ragioni, connesse alle pregresse modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali da parte dell'interessato, idonee a fare ritenere sussistenti comportamenti di quest'ultimo suscettibili di integrare la violazione delle direttive ricevute o di determinare risultati negativi nei servizi di competenza e giustificare, dunque, il venir meno della necessaria consonanza di impostazione gestionale tra direttore generale e direttore amministrativo. Infine, non rileva la circostanza che la norma prevede la possibilità di riconferma del direttore amministrativo: il relativo potere del direttore generale non attribuisce, infatti, al rapporto dirigenziale in corso con l'interessato alcuna significativa garanzia, atteso che dal mancato esercizio del predetto potere la norma censurata fa derivare la decadenza automatica senza alcuna possibilità di controllo giurisdizionale. Sulla natura fiduciaria degli incarichi di direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere, v. la citata sentenza n. 233/2006. Sull'incompatibilità costituzionale di meccanismi di decadenza automatica, lesivi del principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., «ove riferiti a figure dirigenziali non apicali, ovvero a titolari di uffici amministrativi per la cui scelta l'ordinamento non attribuisce, in ragione delle loro funzioni, rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina», v. le citate sentenze n. 34/2010, n. 351/2008, n. 161/2008, n. 104/2007 e n. 103/2007. Sull'esigenza costituzionalmente rilevante che non vi sia «discontinuità della gestione», v. la citata sentenza n. 55/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6, della legge della Regione Lazio 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 21 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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