Corte costituzionale
Sentenza n. 215/2010
Corte cost., sent. 17 giugno 2010, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/2010
- Data di deposito
- 17 giugno 2010
- Data di decisione
- 9 giugno 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:215
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
- art. 4, comma 2, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
- art. 4, comma 3, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
- art. 4, comma 4, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
- art. 1, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 103 del 3 agosto 2009
- legge n. 102 del 3 agosto 2009
- legge n. 141 del 3 ottobre 2009
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, comma 3, Costituzione
- art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 22, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 34748
V. titoletto.
Massima n. 34749
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via di azione, è inammissibile l'intervento di un soggetto non titolare di potestà legislativa (Terna, Rete elettrica nazionale s.p.a.), in quanto tali giudizi si svolgono solamente fra i soggetti titolari di potestà legislativa, con esclusione di qualsiasi altro soggetto.
Massima n. 34750
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a ), del d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, che prevede la realizzazione di interventi urgenti relativi alla produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia da effettuarsi da parte di uno o più commissari straordinari del Governo, con ricorso a capitale prevalentemente o interamente privato. In considerazione del fatto che si verte in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, non può in astratto contestarsi che l'individuazione e la realizzazione dei relativi interventi possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. In concreto, però, quando un simile spostamento di competenze è motivato con l'urgenza che si ritiene necessaria nell'esecuzione delle opere, esso dev'essere confortato da valide e convincenti argomentazioni. Ma trattandosi di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo d'urgenza dovrebbe comportare l'assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime. Invece, la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all' an che al quantum . Inoltre, la previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai privati, rende l'intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte ragioni dell'urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell'esecuzione immediata delle opere, non c'è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi. Ne discende che i canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni non sono stati rispettati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Toscana,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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