Corte costituzionale

Sentenza n. 208/2010

Corte cost., sent. 10 giugno 2010, n. 208

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
208/2010
Data di deposito
10 giugno 2010
Data di decisione
7 giugno 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:208

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 23, lett. e), decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • legge n. 102 del 3 agosto 2009
  • art. 71, comma 5, bis, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008
  • art. 71, comma 5, ter, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008

Parametri

Massime

Massima n. 34733

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lett. e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5- bis e 5- ter . Infatti, ai giudizi costituzionali non si applicano le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, e dalla legge 3 aprile 1979, n. 103, con la conseguenza che, per la rituale proposizione del giudizio, l'atto deve essere notificato presso la sede del Presidente del Consiglio dei ministri. Nella fattispecie in esame, quindi, non può ritenersi validamente instaurato il giudizio in forza della notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri, avvenuta presso l'Avvocatura generale dello Stato. In senso analogo, v. citate sentenze n. 344/2005, n. 333/2000 e ordinanza n. 42/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto dalla Regione Puglia avverso l'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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