Corte costituzionale

Sentenza n. 201/2010

Corte cost., sent. 10 giugno 2010, n. 201

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
201/2010
Data di deposito
10 giugno 2010
Data di decisione
7 giugno 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:201

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 1, lett. f), legge n. 42 del 5 maggio 2009
  • art. 10, comma 1, lett. a), legge n. 42 del 5 maggio 2009
  • art. 10, comma 1, lett. b), nn. 1 e 2, legge n. 42 del 5 maggio 2009
  • art. 11, comma 1, lett. b), legge n. 42 del 5 maggio 2009
  • art. 11, comma 1, lett. f), legge n. 42 del 5 maggio 2009
  • art. 12, comma 1, lett. b), legge n. 42 del 5 maggio 2009
  • art. 12, comma 1, lett. c), legge n. 42 del 5 maggio 2009
  • art. 19, legge n. 42 del 5 maggio 2009
  • art. 27, comma 7, legge n. 42 del 5 maggio 2009

Parametri

  • art. 81, Costituzione
  • art. 119, comma 4, Costituzione
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 37, statuto regione Sicilia
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 32, statuto regione Sicilia
  • art. 33, statuto regione Sicilia
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1825 del 1° dicembre 1961
  • art. 43, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 34719

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lett. f ), 10, comma 1, lett. a ) e b ), numeri 1 e 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, che prevedono, tra i principi e criteri di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, la soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle funzioni esercitate dalle Regioni nonché la riduzione delle aliquote dei tributi statali. Infatti, la "clausola di esclusione" contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici princípi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27. Di conseguenza, non sono applicabili alla Regione Siciliana i princípi e criteri di delega contenuti nelle disposizioni censurate.

Massima n. 34720

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, lett. b ) ed f ), e 12, comma 1, lett. b ) e c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, che prevedono, tra i principi e criteri di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, la compartecipazione relativa al gettito dei tributi erariali riferiti al territorio. Infatti, la "clausola di esclusione" contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici princípi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27. Di conseguenza, non sono applicabili alla Regione Siciliana i princípi e criteri di delega contenuti nelle disposizioni censurate.

Massima n. 34721

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che prevede, tra i principi e criteri di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, la attribuzione alle Regioni ed enti locali di un proprio patrimonio immobiliare sulla base del criterio di territorialità. Infatti, la "clausola di esclusione" contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici princípi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27. Di conseguenza, non sono applicabili alla Regione Siciliana i princípi e criteri di delega contenuti nella disposizione censurata.

Massima n. 34722

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, norma applicabile anche alle Regioni a statuto speciale (e alle Province autonome), in quanto il previsto tavolo di confronto per il coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome costituirebbe una duplicazione di quelli della Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto speciale e deputata a determinare le norme di attuazione dello statuto stesso e condizionarebbe indebitamente i lavori di detta Commissione. Infatti, il «tavolo di confronto» istituito dalla norma censurata e la «Commissione paritetica» prevista dall'art. 43 dello statuto della Regione Siciliana non solo risultano del tutto diversi quanto alla composizione, ma hanno anche àmbiti operativi e funzioni diversi. L'organo statutario - composto da quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato - è titolare di una speciale funzione di partecipazione al procedimento legislativo, in quanto, secondo la formulazione del citato art. 43, esso «determinerà le norme» relative sia al passaggio alla Regione degli uffici e del personale dello Stato sia all'attuazione dello statuto stesso. Detta Commissione rappresenta, dunque, un essenziale raccordo tra la Regione e il legislatore statale, funzionale al raggiungimento di tali specifici obiettivi. Invece, il «tavolo di confronto» - cui intervengono gli indicati membri del Governo e i Presidenti delle Regioni a statuto speciale - non ha alcuna funzione di partecipazione al procedimento di produzione normativa, perché la disposizione censurata si limita ad attribuirgli cómpiti e funzioni politico-amministrativi non vincolanti per il legislatore, di carattere esclusivamente informativo, consultivo e di studio («linee guida, indirizzi e strumenti»), nell'àmbito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il «tavolo» rappresenta, dunque, il luogo in cui si realizza, attraverso una permanente interlocuzione, il confronto tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla citata legge di delegazione, secondo il principio di leale collaborazione espressamente richiamato dalla stessa disposizione censurata. Dall'evidenziata diversità di funzioni discende che il tavolo tecnico non costituisce una "duplicazione" della Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto speciale, con conseguente insussistenza di alcuna attitudine lesiva delle prerogative statutarie della Regione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, lettera f), 10, comma 1, lettere a) e b), 11, comma 1, lettere b) e f), 12, comma 1, lettere b) e c), e 19 della legge 5 maggio 2009 n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), promosse dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione; agli artt. 32, 33, 36, 37 dello statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) ed al d.P.R. 1° dicembre1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 7, della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, promossa dalla Regione Siciliana, con il medesimo ricorso, in riferimento all'art. 43 dello statuto della Regione Siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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