Corte costituzionale
Sentenza n. 196/2010
Corte cost., sent. 4 giugno 2010, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 196/2010
- Data di deposito
- 4 giugno 2010
- Data di decisione
- 26 maggio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 200, codice penale
- art. 236, codice penale
- art. 186, comma 2, lett. c), codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 187, comma 1, ultimo periodo, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 4, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008
- art. 1, comma 1, legge n. 125 del 24 luglio 2008
- art. 1, comma 2, legge n. 125 del 24 luglio 2008
- art. 4, comma 2, lett. b), decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008
- comma 1, 1, legge n. 125 del 24 luglio 2008
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 34706
L'apparente contrasto tra disposizioni legislative interne e una disposizione della CEDU, quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può dar luogo ad una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. soltanto se insuscettibile di soluzione in via ermeneutica, per impossibilità testuale dell'adeguamento interpretativo o perché in materia si sia formato un diritto vivente sospettato di incostituzionalità. Nel caso di specie, deve escludersi che il rimettente potesse superare in via interpretativa il denunciato contrasto delle impugnate disposizioni di legge con l'art. 7 della CEDU, tenuto conto dell'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità - e preclusivo di un'interpretazione adeguatrice - nel senso dell'applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c ), cod. strada anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008. Sui rapporti tra ordinamento interno e disposizioni della CEDU e, in particolare, sulle condizioni di proponibilità di una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. in caso di ritenuta violazione della norma convenzionale interposta, v. le citate sentenze n. 311/2009, n. 239/2009, n. 349/2007 e n. 348/2007. Per la manifesta infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo, di altra questione evocante l'asserita violazione dell'art. 7 della CEDU in materia di confisca "per equivalente" ex art. 322- ter cod. pen., v. la citata ordinanza n. 97/2009.
Massima n. 34707
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 186, comma 2, lett. c ), cod. strada, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale». Il riferimento all'art. 240, secondo comma, cod. pen. - contenuto nella censurata disposizione, che prevede, in caso di condanna o di patteggiamento per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, l'obbligatoria confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato - determina l'applicazione retroattiva della confisca anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, secondo il regime proprio delle misure di sicurezza che, ai sensi dell'art. 200 cod. pen., sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Tuttavia, come esattamente rilevato dal rimettente, la confisca in esame, al di là della sua qualificazione formale, ha natura essenzialmente sanzionatoria, e non di misura di sicurezza in senso proprio, e riveste una funzione meramente repressiva e non preventiva: infatti, potendo essere disposta anche quando il veicolo dovesse risultare incidentato e temporaneamente inutilizzabile ed essendo, inoltre, inidonea ad impedire l'impiego di altri mezzi da parte dell'imputato, essa non si presenta in grado di neutralizzare la situazione di pericolo per la cui prevenzione è stata concepita. L'applicazione retroattiva di una misura propriamente sanzionatoria viola il principio di irretroattività della pena sancito dall'art. 7 della CEDU ed esteso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo a tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo. Del resto, analogo principio è desumibile dall'art. 25, secondo comma, Cost., il quale, data l'ampiezza della sua formulazione, può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, non avente prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non riconducibile alle misure di sicurezza in senso stretto), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato. Pertanto, per rendere l'impugnata disciplina compatibile con la citata disposizione convenzionale - e quindi con l'art. 117, primo comma, Cost. - si impone la declaratoria di illegittimità costituzionale del novellato art. 186, comma 2, lett. c ), cod. strada, sia pure limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale», dalle quali soltanto deriva l'applicazione retroattiva della misura. Tale esito è, infatti, sufficiente a recidere il legame che - in contrasto con le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza tanto di questa Corte, quanto di quella di Strasburgo - l'art. 4, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, ha inteso stabilire tra detta ipotesi di confisca e la disciplina generale delle misure di sicurezza patrimoniali contenuta nel codice penale. Sulla mutevole natura giuridica della confisca, che «può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varia finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa», v. la citata sentenza n. 29/1961. Per le fondamentali differenze di natura e di disciplina tra pene e misure di sicurezza, v. la citata sentenza n. 53/1968. Sull'esigenza costituzionalmente rilevante che le misure sanzionatorie, pur diverse dalle pene in senso stretto, si fondino sulla previa determinazione legislativa dei fatti da punire o dei criteri di esercizio del relativo potere di irrogazione, v. le citate sentenze n. 447/1988 e n. 78/1967. Sul carattere sanzionatorio della confisca di ciclomotori o motoveicoli prevista dall'art. 213, comma 2- sexies , cod. strada, allorché detti mezzi siano utilizzati per commettere un reato, v. la citata sentenza n. 345/2007.
Massima n. 34708
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 230 e 236 cod. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in quanto stabiliscono, in combinato disposto con gli artt. 186, comma 2, lett. c ), e 187, comma 1, ultimo periodo, cod. strada, come modificati, rispettivamente, dall'art. 4, commi 1, lett. b ), e 2, lett. b ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, che l'obbligatoria confisca del veicolo, non appartenente a terzo estraneo, con il quale è stato commesso il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool o di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, si applichi anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della censurata disciplina legislativa. Il riconoscimento della natura di misura sanzionatoria, propria della confisca de qua , esclude che nel caso in esame venga in rilievo una misura di sicurezza, sicché risulta irrilevante, nel giudizio principale, la questione relativa alla compatibilità con l'art. 7 della CEDU degli artt. 230 e 236 cod. pen., giacché essi hanno la funzione di regolare l'applicazione delle misure di sicurezza in senso proprio e non di misure, in senso lato, sanzionatorie.
Massima n. 34709
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187, comma 1, ultimo periodo, cod. strada, come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. b ), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che l'obbligatoria confisca del veicolo, non appartenente a terzo estraneo, con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, si applichi anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della censurata disciplina legislativa. La norma in esame non viene in rilievo nel giudizio a quo in cui all'imputato è contestato il diverso reato di guida sotto l'influenza dell'alcool.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale», dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 200 e 236 del codice penale e dell'articolo 187, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, nel testo novellato dall'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2008, sollevate - in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione - dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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