Corte costituzionale
Sentenza n. 178/2010
Corte cost., sent. 14 maggio 2010, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 178/2010
- Data di deposito
- 14 maggio 2010
- Data di decisione
- 10 maggio 2010
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:178
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Veneto n. 15 del 31 luglio 2009
- art. 1, comma 2, legge della Regione Veneto n. 15 del 31 luglio 2009
- art. 2, legge della Regione Veneto n. 15 del 31 luglio 2009
- art. 3, legge della Regione Veneto n. 15 del 31 luglio 2009
Parametri
- art. 11, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 60, comma 3, lett. b), legge n. 69 del 18 giugno 2009
- art. 60, comma 3, lett. c), legge n. 69 del 18 giugno 2009
- art. 60, comma 3, lett. d), legge n. 69 del 18 giugno 2009
- direttiva CE n. 52 del 21 maggio 2008
Massime
Massima n. 34665
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto n. 15 del 2009, in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario, ed in particolare degli artt. 1, comma 2, 2 e 3, sollevata in relazione agli artt. 11 e 117, commi primo, secondo lettera l ), e terzo, Cost., all'art. 60, comma 3, lettere b ), c ) e d ), della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed alla direttiva CE 21 maggio 2008 n. 2008/52/CE, in ragione della asserita generica impugnativa di una intera legge. Innanzitutto, il ricorrente non si limita ad impugnare genericamente l'intera legge, ma formula specifiche censure agli artt. 1, comma 2, 2 e 3, oltre a precisare che le altre disposizioni sono inscindibilmente connesse a quelle impugnate. In secondo luogo, la legge impugnata, finalizzata alla riduzione del contenzioso sanitario attraverso la promozione di modalità di composizione stragiudiziale delle controversie sanitarie, presenta un contenuto omogeneo che avrebbe reso il ricorso immune dal vizio di inammissibilità anche in assenza di specifiche censure. In senso analogo v., citata, sentenza n. 201 del 2008.
Massima n. 34666
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto n. 15 del 2009 in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario, ed in particolare degli artt. 1, comma 2, 2 e 3, sollevata in relazione all'art. 117, comma secondo, lettera l ), Cost. ed all'art. 60, comma 3, lettera b ), della legge 18 giugno 2009, n. 69. Innanzitutto, la legge regionale censurata prevede la volontarietà dell'avvio del procedimento conciliativo e la sua subordinazione al consenso di tutte le parti; inoltre, la decisione non è vincolante, lasciando alle parti stesse la facoltà di adire successivamente l'autorità giudiziaria. Diversamente dal procedimento conciliativo previsto dalle norme statali per le controversie civili e commerciali, la scelta, anche di una sola delle parti interessate, di non avvalersi dell'opportunità offerta dalla legge regionale in esame non condiziona in alcun modo l'esercizio del diritto di azione, né il rifiuto della proposta conciliativa produce conseguenze sfavorevoli su chi lo esprime, quale che sia il contenuto di eventuali pronunce giurisdizionali successive. La Regione si è limitata a porre a disposizione dei cittadini e delle aziende sanitarie pubbliche e di quelle private accreditate uno strumento tecnico-giuridico di facilitazione e di supporto delle trattative, che i soggetti interessati ritengano liberamente di intavolare, allo scopo di individuare soluzioni condivise in relazione a pretese risarcitorie nascenti da attività sanitaria, consentendo al cittadino un più rapido soddisfacimento delle proprie richieste ed alle amministrazioni sanitarie una riduzione dei pesi finanziari ed amministrativi di lunghe e costose controversie. Le norme impugnate afferiscono alla materia di legislazione concorrente della «tutela della salute». La ratio della legge censurata, individuata nella prevenzione delle controversie, e dei loro costi elevati, rientra pienamente tra gli strumenti idonei a raggiungere gli obiettivi di economicità, di completezza e di qualità delle prestazioni sanitarie, che devono necessariamente caratterizzare tutta l'organizzazione posta a tutela della salute dei cittadini, e devono essere perseguiti dalle aziende sanitarie, con l'effetto di liberare risorse da impiegare nel miglioramento dei servizi.
Massima n. 34667
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto n. 15 del 2009 in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario, ed in particolare degli artt. 1, comma 2, 2 e 3, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. ed alla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 60, comma 3, lettere c ) e d ). Il citato art. 2, al comma 4, non introduce alcuna nuova figura professionale poiché prevede che la Commissione conciliativa regionale è composta da un magistrato a riposo, da un avvocato e da un medico legale, che possiedono già ben precisi profili professionali e non acquistano alcuna ulteriore qualificazione per effetto della loro partecipazione alle attività della Commissione stessa. Nessuna interferenza, pertanto, sussiste con la normativa statale, che disciplina la figura dei mediatori nell'ambito delle procedure conciliative obbligatorie, avendo la Regione scelto di avvalersi di figure professionali già esistenti.
Massima n. 34668
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto n. 15 del 2009 in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario, ed, in particolare, degli artt. 1, comma 2, 2 e 3, sollevata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., per asserito contrasto con la direttiva 21 maggio 2008 n. 2008/52/CE. sulla mediazione in materia civile e commerciale. L'art. 1, comma 2, del suddetto atto normativo comunitario dispone, infatti, che lo stesso si applichi soltanto alle controversie transfrontaliere.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2 e 3 della legge della Regione Veneto 31 luglio 2009, n. 15 (Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2010.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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