Corte costituzionale
Sentenza n. 171/2010
Corte cost., sent. 13 maggio 2010, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/2010
- Data di deposito
- 13 maggio 2010
- Data di decisione
- 10 maggio 2010
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:171
Parametri
- art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 12, comma 3, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 2, comma 158, e successivamente modificato, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 25, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008
Massime
Massima n. 34652
È inammissibile l'atto di costituzione della Regione resistente, in quanto depositato oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, secondo quanto prevedeva, nella precedente formulazione, l'art. 27, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, applicabile ratione temporis al giudizio. In senso analogo, v. citata sentenza n. 149/2009.
Massima n. 34653
In relazione al conflitto di attribuzione proposto avverso la nota impugnata, con il quale l'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia della Regione Puglia ha indetto, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ai sensi dell'art. 9 Capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340, una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale e per «rendere il parere sulla compatibilità ambientale» in ordine alla realizzazione di alcuni impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica da costruirsi in mare davanti la costa pugliese da parte della società Trevi Energy s.p.a. (d'ora in poi Trevi Energy), va dichiarato che non spettava alla Regione Puglia indire una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale di progetti di impianti eolici off-shore presentati il 16 gennaio 2008; conseguentemente, è annullata la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia - Assessorato all'ecologia, nella parte in cui si riferisce al progetto di impianto di energia eolica potenza nominale pari a 150 MW, da costruirsi off-shore, davanti la costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce da parte della Trevi Energy s.p.a. Infatti, posto che la domanda dell'impresa Trevi Energy interessata alla realizzazione degli impianti per i quali è stata indetta la VIA da parte della Regione con la nota impugnata è del 16 gennaio 2008 ovvero successiva alla entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (24 dicembre 2007) ed anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008 (13 febbraio 2008), deve riconoscersi la competenza dello Stato in ordine alla VIA degli impianti in questione; sicché, con la nota impugnata, la Regione Puglia ha usurpato la funzione amministrativa attribuita ad un organo statale da una legge dello Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. In tema v. citata sentenza n. 225/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Regione Puglia indire una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale di progetti di impianti eolici off-shore presentati il 16 gennaio 2008;
conseguentemente, annulla la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia - Assessorato all'ecologia, nella parte in cui si riferisce al progetto di impianto di energia eolica potenza nominale pari a 150 MW, da costruirsi off-shore, davanti la costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce da parte della Trevi Energy s.p.a.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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