Corte costituzionale

Sentenza n. 169/2010

Corte cost., sent. 13 maggio 2010, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
169/2010
Data di deposito
13 maggio 2010
Data di decisione
10 maggio 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Liguria n. 3 del 18 febbraio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34644

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 (concernente la copertura dei posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono inammissibili le censure - relative ad ulteriori profili di violazione dei medesimi parametri costituzionali - formulate per la prima volta con successiva memoria illustrativa, poiché non è possibile modificare né integrare la domanda iniziale dopo il decorso del termine decadenziale di proposizione del ricorso. In senso analogo, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 298/2009.

Massima n. 34645

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3, in quanto - nel consentire l'indizione di un concorso, per un numero di posti pari alla metà di quelli previsti nella programmazione triennale delle assunzioni, riservato ad una specifica categoria di soggetti, cioè a coloro che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione e gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge - lascia aperta la possibilità di indire concorsi interamente riservati, così ledendo i principi del pubblico concorso aperto, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione. [Resta assorbita l'ulteriore questione sollevata nei confronti della medesima disposizione in riferimento all'art. 3 Cost.]. Sull'incostituzionalità, per contrasto con i principi del pubblico concorso aperto, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, di disposizioni che prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall'esterno, ovvero che, in assenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedono soltanto categorie di riservatari, v., ex multis , le citate sentenze n. 100/2010 e n. 293/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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