Corte costituzionale
Sentenza n. 169/2010
Corte cost., sent. 13 maggio 2010, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 169/2010
- Data di deposito
- 13 maggio 2010
- Data di decisione
- 10 maggio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:169
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Liguria n. 3 del 18 febbraio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 34644
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 (concernente la copertura dei posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono inammissibili le censure - relative ad ulteriori profili di violazione dei medesimi parametri costituzionali - formulate per la prima volta con successiva memoria illustrativa, poiché non è possibile modificare né integrare la domanda iniziale dopo il decorso del termine decadenziale di proposizione del ricorso. In senso analogo, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 298/2009.
Massima n. 34645
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3, in quanto - nel consentire l'indizione di un concorso, per un numero di posti pari alla metà di quelli previsti nella programmazione triennale delle assunzioni, riservato ad una specifica categoria di soggetti, cioè a coloro che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione e gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge - lascia aperta la possibilità di indire concorsi interamente riservati, così ledendo i principi del pubblico concorso aperto, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione. [Resta assorbita l'ulteriore questione sollevata nei confronti della medesima disposizione in riferimento all'art. 3 Cost.]. Sull'incostituzionalità, per contrasto con i principi del pubblico concorso aperto, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, di disposizioni che prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall'esterno, ovvero che, in assenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedono soltanto categorie di riservatari, v., ex multis , le citate sentenze n. 100/2010 e n. 293/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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