Corte costituzionale

Sentenza n. 167/2010

Corte cost., sent. 6 maggio 2010, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
167/2010
Data di deposito
6 maggio 2010
Data di decisione
28 aprile 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:167

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. h), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 29 aprile 2009
  • art. 5, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 29 aprile 2009
  • art. 8, comma 6, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 29 aprile 2009
  • art. 10, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 29 aprile 2009
  • art. 15, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 29 aprile 2009
  • art. 18, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 29 aprile 2009
  • art. 18, comma 4, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 29 aprile 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34630

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. h ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9. La norma in esame si limita a prevedere interventi promozionali anche nel settore delle politiche di sicurezza transfrontaliere, senza stabilire alcuna competenza regionale alla conclusione di accordi in materia di sicurezza pubblica, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, alla stregua del quale solo «nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (nono comma)». In senso analogo, v. citata sentenza n. 238/2004. In materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, v. citate sentenze n. 237, n. 222/2006, n. 290/2001. In materia di polizia amministrativa, di competenza regionale, v. citata sentenza n. 196/2009.

Massima n. 34631

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 9 del 2009, nella parte in cui stabilisce che la Regione promuove e sostiene finanziariamente l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, «ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine». La norma si inserisce nel quadro del programma regionale di finanziamento annuale volto ad individuare le risorse da destinare a progetti ed interventi di rilievo regionale, locale o attuativi di accordi con lo Stato, anche favorendo il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di singoli volontari, nell'espletamento delle attività volte a promuovere l'educazione alla convivenza ed il rispetto della legalità. Essa si limita, pertanto, a prevedere un mero sostegno economico alla stipulazione delle convenzioni che le predette associazioni provvedono a stipulare con i Comuni e le Province interessate, nell'ambito delle rispettive competenze, peraltro precisando che ciò deve avvenire «nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali», senza disporre alcunché sui casi ed i modi di utilizzo delle associazioni d'arma e delle Forze dell'ordine. Il richiamato contenuto della norma censurata esclude, quindi, che essa invada la competenza statale esclusiva nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Massima n. 34632

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 9 del 2009, impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento». La norma regionale censurata dispone, pur in assenza di indicazioni del legislatore statale, che «nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento», disciplinando non solo modalità di esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza da parte della polizia locale, ma anche le forme della collaborazione con le forze della polizia dello Stato, in evidente violazione della competenza esclusiva statale in tema di sicurezza pubblica. In senso analogo, v. citate sentenze n. 134/2004, n. 10/2008, n. 322/2006, n. 429/2004.

Massima n. 34633

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2009 per violazione dell'art. 114 della Costituzione. La norma censurata invaderebbe la sfera di competenza dei Comuni, enti con propri statuti, poteri e funzioni, equiordinati alle Regioni, nella parte in cui fissa i principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, e prevede, al comma 1, che i Comuni e le Province istituiscano i corpi di polizia locale e ne regolamentino l'organizzazione ed il funzionamento, disciplinando, poi - nei successivi commi 4, 5, 6, 7 e 8 -minuziosamente il contingente numerico degli addetti al servizio, il tipo di organizzazione del Corpo di polizia municipale e lo stato giuridico del personale e il relativo trattamento economico. L'art. 114 della Costituzione stabilisce che anche i Comuni - come le Province, le Città metropolitane e le Regioni - sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, ma non attribuisce alcuna competenza statutaria o regolamentare ai predetti Comuni. Deve, pertanto, escludersi la denunciata violazione del predetto parametro costituzionale.

Massima n. 34634

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2009, nella parte in cui prevede che «Gli agenti della polizia locale sono agenti di polizia giudiziaria. Gli ispettori e i commissari della polizia locale sono ufficiali di polizia giudiziaria. Il comandante del Corpo di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia non riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria». La norma regionale, provvedendo ad attribuire agli addetti alla polizia locale la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, invade la sfera di competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale. Nessun rilievo assume, al riguardo, l'esistenza di norme statali (ed in particolare dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986) che già riconoscono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al personale della polizia locale, posto che la questione non riguarda chi, attualmente, sia riconosciuto come ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ma di stabilire chi abbia la competenza a operare il riconoscimento», competenza «riservata a leggi e regolamenti che debbono essere, in quanto attinenti alla sicurezza pubblica, esclusivamente di fonte statale». In tema, v. citate sentenze n. 313/2003 e n. 185/1999.

Massima n. 34635

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2009. La disposizione in esame, nel prevedere che «il personale di polizia locale è dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale» non contiene, infatti, una disciplina dell'uso delle armi da parte dei membri della polizia locale, ma si limita a rinviare, a tal proposito, a quanto disposto dal legislatore statale, la cui competenza non è quindi violata.

Massima n. 34636

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9. Tale norma, stabilendo che, «in conformità a quanto previsto dalla normativa statale, gli addetti alla polizia locale espletano muniti di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di proprietà dell'ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento», diversamente dal citato comma 1, non si limita a rinviare alla disciplina statale, ma identifica una serie di servizi in relazione ai quali gli agenti di polizia locale devono essere muniti di armi. La norma regionale, enumerando esplicitamente ed autonomamente taluni servizi in relazione ai quali gli agenti di polizia locale devono portare le armi, interviene a disciplinare casi e modi di uso delle armi, invadendo la competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera d ), della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 6;15, comma 1; 18, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera h), e dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2009, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 114 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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