Corte costituzionale

Sentenza n. 125/2010

Corte cost., sent. 1° aprile 2010, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
125/2010
Data di deposito
1° aprile 2010
Data di decisione
24 marzo 2010
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:125

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione Lombardia n. 15 del 26 maggio 2008
  • art. 4, legge della Regione Lombardia n. 15 del 26 maggio 2008
  • art. 6, legge della Regione Lombardia n. 15 del 26 maggio 2008
  • art. 10, legge della Regione Lombardia n. 15 del 26 maggio 2008
  • art. 11, legge della Regione Lombardia n. 15 del 26 maggio 2008
  • art. 12, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 15 del 26 maggio 2008

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 161, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 161, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 162, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 163, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 165, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 166, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 167, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 175, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 176, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 182, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 183, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 185, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
  • art. 21, e segg., decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Massime

Massima n. 34552

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 6, 10, 11 e 12, comma 1, della legge della Regione Lombardia 26 maggio 2008, n. 15, in materia di infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale, impugnati in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione. Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, è stata emanata la legge regionale 8 ottobre 2008, n. 26 che ha abrogato l'art. 12, comma 1, della citata legge n. 15 del 2008 e ha modificato le restanti disposizioni oggetto di censura. Con specifico riguardo ai denunciati artt. 3, 4 e 6, relativi ai procedimenti di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo per la realizzazione in ambito regionale delle infrastrutture strategiche d'interesse nazionale, la legge regionale n. 26 del 2008 ha chiarito che il complessivo meccanismo procedurale predisposto dalla legge impugnata è subordinato, nella sua concreta operatività, al raggiungimento di preventive intese tra lo Stato e la Regione, volte espressamente a stabilire le modalità, i contenuti e i tempi dell'intervento regionale, in mancanza delle quali troveranno applicazione le procedure d'ordine generale per la realizzazione delle infrastrutture in questione. Anche i censurati artt. 10 e 11, recanti la disciplina delle modalità di realizzazione delle dette opere strategiche, sono stati significativamente modificati dalla legge n. 26 del 2008 che ne ha parimenti condizionato l'operatività al previo raggiungimento di un accordo tra lo Stato e la Regione. Per effetto delle riferite sopravvenute modifiche normative deve, dunque, ritenersi cessata la materia del contendere sull'impugnativa degli artt. 3, 4, 6, 10 e 11 della legge regionale n. 15 del 2008, anche in considerazione della circostanza che tali disposizioni non hanno ricevuto medio tempore attuazione. Infine, la legge regionale n. 26 del 2008 ha abrogato il denunciato art. 12, comma 1, contenente il rinvio alle norme del codice degli appalti in quanto compatibili con la disciplina regionale, determinando, anche sul punto, la cessazione della materia del contendere, tenuto conto della mancata produzione di effetti durante il periodo di vigenza della norma in esame. In relazione al principio, fissato dalla Corte, secondo cui la necessità che intervenga una preventiva intesa impedisce che possa ravvisarsi una qualsiasi lesione di prerogative statali o regionali, dal momento che, per evitare ogni vulnus alle proprie competenze, è sufficiente che la parte interessata non presti adesione all'accordo procedimentale; con la conseguenza che, in luogo delle procedure derogatorie, dovranno trovare applicazione esclusivamente quelle di carattere generale e comune sulla base del normale riparto delle competenze, v. la citata sentenza n. 429/2004. Con riferimento ad un'analoga fattispecie in cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in un giudizio avente ad oggetto norme della Provincia di Bolzano in materia di appalti pubblici, per sopravvenuta abrogazione della norma denunciata rimasta medio tempore inattuata, v. la citata sentenza n. 439/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 6, 10, 11 e 12, comma 1, della legge della Regione Lombardia 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale).

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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