Corte costituzionale
Sentenza n. 119/2010
Corte cost., sent. 26 marzo 2010, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/2010
- Data di deposito
- 26 marzo 2010
- Data di decisione
- 22 marzo 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Puglia n. 31 del 21 ottobre 2008
- art. 2, comma 1, legge della Regione Puglia n. 31 del 21 ottobre 2008
- art. 2, comma 2, legge della Regione Puglia n. 31 del 21 ottobre 2008
- art. 2, comma 3, legge della Regione Puglia n. 31 del 21 ottobre 2008
- art. 3, comma 1, legge della Regione Puglia n. 31 del 21 ottobre 2008
- art. 3, comma 2, legge della Regione Puglia n. 31 del 21 ottobre 2008
- art. 4, legge della Regione Puglia n. 31 del 21 ottobre 2008
- art. 7, comma 1, legge della Regione Puglia n. 31 del 21 ottobre 2008
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 1, comma 5, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 12, comma 1, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 12, comma 10, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 12, comma 5, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 12, comma 3, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
Massime
Massima n. 34495
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31. In primo luogo, non risulta vulnerato l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disposizione denunciata non consente la fissazione di compensazioni patrimoniali a favore degli enti locali (come invece la norma regionale oggetto di scrutinio nella recente sent. n. 282 del 2009); sicché il sistema complessivo in cui s'inserisce la disposizione convince della inequivoca riferibilità a finalità di riequilibrio ambientale, o all'ambiente, posto lo stretto collegamento alle riduzioni programmate delle emissioni da parte degli operatori industriali ed in considerazione della proporzione quantitativa che si vuole instaurare, all'interno degli accordi, tra le riduzioni delle emissioni inquinanti e la potenza degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati, comunque coerenti con gli obiettivi del piano energetico ambientale regionale. E' da escludere anche il contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione. La norma regionale non preclude il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili ad operatori non industriali: essa stabilisce semplicemente, ai fini del riequilibrio ambientale, che, ove il proponente sia operatore industriale, l'accordo pre-autorizzativo possa prevedere una compensazione, nel senso della diminuzione delle quantità delle emissioni inquinanti delle industrie di cui l'operatore stesso è titolare.
Massima n. 34496
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, che vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in determinate parti del territorio regionale, precisamente nelle zone agricole considerate di particolare pregio (anche individuate dai Comuni con delibera consiliare), nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale), nelle aree protette nazionali e in quelle regionali, nelle oasi regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale. Pur non trascurandosi la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio, occorre riconoscere prevalente risalto al profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali: diversamente, l'adozione, da parte delle Regioni, nelle more dell'approvazione delle linee guida previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di una disciplina come quella oggetto di censura provoca l'impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie rinnovabili in un determinato territorio, dal momento che l'emanazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. L'assenza delle linee guida nazionali non consente, dunque, alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Di conseguenza l'individuazione di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, in ossequio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. La dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa al comma 3, che contenendo deroghe al divieto di installazione di impianti nelle zone di cui al comma 1, resta privo di oggetto. In tema, si vedano le citate sentenze n. 382 e n. 166/2009.
Massima n. 34497
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31. La norma regionale censurata - per alcune tipologie di impianti specificamente elencati, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non solo solare ed eolica, ma anche per impianti idraulici, a biomassa e a gas - ha previsto l'estensione della DIA anche per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MWe) a quelle previste alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003. Orbene, riguardo alle ipotesi di applicabilità della procedura semplificata di DIA in alternativa all'autorizzazione unica, è riconoscibile l'esercizio della legislazione di principio dello Stato in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», per via della chiamata in sussidiarietà dello Stato, per esigenze di uniformità, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale; ciò anche riguardo alla valutazione dell'entità delle trasformazioni che l'installazione dell'impianto determina, ai fini dell'eventuale adozione di procedure semplificate. La norma regionale è allora illegittima, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente. In tal senso, v. citate sentenze n. 383/2005, in tema di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale, n. 336 del 2005, in materia di comunicazioni elettroniche, e n. 62 del 2008 in materia di smaltimento rifiuti.
Massima n. 34498
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, nella parte in cui stabilisce «una lunga serie di impegnative condizioni» alle quali subordina l'autorizzazione regionale alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con riferimento sia alla convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sia agli adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione. La doglianza non risponde ai requisiti di chiarezza e completezza richiesti per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, a maggior ragione nei giudizi in via principale. In senso analogo, v. citata sentenza n. 139/2006.
Massima n. 34499
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, che contiene una disciplina transitoria e prevede l'applicabilità della nuova normativa regionale alle procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività. Gli adempimenti imposti al proponente dalla norma - produzione di documentazione bancaria - costituiscono in realtà disposizioni ad integrazione della disciplina statale sull'autorizzazione unica, in quanto tali compatibili con la competenza regionale concorrente. In tema, v. citata sentenza n. 246 del 2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della citata legge della Regione Puglia n. 31 del 2008;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Puglia n. 31 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, comma 1, della stessa legge della Regione Puglia n. 31 del 2008, sollevate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 3 e 41, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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