Corte costituzionale

Sentenza n. 101/2010

Corte cost., sent. 17 marzo 2010, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
101/2010
Data di deposito
17 marzo 2010
Data di decisione
10 marzo 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:101

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 13, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 21 ottobre 2008
  • art. 58, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 23 febbraio 2007
  • art. 58, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 23 febbraio 2007
  • art. 60, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 23 febbraio 2007

Parametri

Massime

Massima n. 34467

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, come sostituito dall'art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per contraddittoria evocazione a parametro tanto della disposizione statutaria quanto di quella contenuta nell'art. 117, secondo comma, lett. s) , Cost. Infatti, dalla motivazione del ricorso è agevolmente comprensibile che il ricorrente lamenta in primo luogo la violazione della competenza legislativa attribuita alla Regione dallo statuto speciale, e, in secondo luogo, fa riferimento alla disposizione costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s ), per l'ipotesi in cui si ritenga applicabile detto parametro costituzionale alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Massima n. 34468

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 58, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, come sostituito dall'art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007». La norma impugnata modifica la decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, determinando una illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale. Infatti, la fissazione di un termine massimo, entro il quale deve concludersi la fase transitoria e deve trovare piena applicazione la nuova procedura, assume un valore determinante perché garantisce l'effettiva attuazione della nuova normativa anche con riferimento all'applicazione dei nuovi strumenti di pianificazione paesaggistica. Inoltre, entro il medesimo termine, le Regioni hanno l'obbligo di verificare la sussistenza, in capo ai soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, a pena, in caso di mancato adempimento, dell'automatica decadenza delle deleghe. Risulta dunque evidente che la disposizione regionale impugnata non può essere ricondotta alla potestà legislativa «integrativo-attuativa» in materia di tutela del paesaggio di cui all'art. 6 dello statuto speciale di autonomia. In materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, v. citate sentenze n. 272, n. 61/2009, n. 437, n. 232, n. 180/ 2008, n. 378, n. 367/2007.

Massima n. 34469

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, limitatamente alle parole «a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica». La norma impugnata modifica la decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, determinando una illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale. Infatti, la fissazione di un termine massimo, entro il quale deve concludersi la fase transitoria e deve trovare piena applicazione la nuova procedura, assume un valore determinante perché garantisce l'effettiva attuazione della nuova normativa anche con riferimento all'applicazione dei nuovi strumenti di pianificazione paesaggistica. Inoltre, entro il medesimo termine, le Regioni hanno l'obbligo di verificare la sussistenza, in capo ai soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, a pena, in caso di mancato adempimento, dell'automatica decadenza delle deleghe. Risulta dunque evidente che la disposizione regionale impugnata non può essere ricondotta alla potestà legislativa «integrativo-attuativa» in materia di tutela del paesaggio di cui all'art. 6 dello statuto speciale di autonomia.

Massima n. 34470

La declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale, al comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 5 del 2007, limitatamente alle parole «Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR», essendo tale parte della norma inscindibilmente connessa alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, come sostituito dall'art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, nonché del comma 2 del medesimo articolo, limitatamente alle parole «a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica». Ovviamente, tale disciplina transitoria si riferisce esclusivamente ai provvedimenti che, ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, si siano conclusi, con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione, entro il 31 dicembre 2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), come sostituito dall'art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)», nonché del comma 2 del medesimo articolo, limitatamente alle parole «a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica»;

dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2007, limitatamente alle parole «Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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