Corte costituzionale
Sentenza n. 101/2010
Corte cost., sent. 17 marzo 2010, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 101/2010
- Data di deposito
- 17 marzo 2010
- Data di decisione
- 10 marzo 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:101
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 13, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 21 ottobre 2008
- art. 58, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 23 febbraio 2007
- art. 58, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 23 febbraio 2007
- art. 60, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 23 febbraio 2007
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 146, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 159, comma 1, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
Massime
Massima n. 34467
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, come sostituito dall'art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per contraddittoria evocazione a parametro tanto della disposizione statutaria quanto di quella contenuta nell'art. 117, secondo comma, lett. s) , Cost. Infatti, dalla motivazione del ricorso è agevolmente comprensibile che il ricorrente lamenta in primo luogo la violazione della competenza legislativa attribuita alla Regione dallo statuto speciale, e, in secondo luogo, fa riferimento alla disposizione costituzionale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s ), per l'ipotesi in cui si ritenga applicabile detto parametro costituzionale alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Massima n. 34468
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 58, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, come sostituito dall'art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007». La norma impugnata modifica la decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, determinando una illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale. Infatti, la fissazione di un termine massimo, entro il quale deve concludersi la fase transitoria e deve trovare piena applicazione la nuova procedura, assume un valore determinante perché garantisce l'effettiva attuazione della nuova normativa anche con riferimento all'applicazione dei nuovi strumenti di pianificazione paesaggistica. Inoltre, entro il medesimo termine, le Regioni hanno l'obbligo di verificare la sussistenza, in capo ai soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, a pena, in caso di mancato adempimento, dell'automatica decadenza delle deleghe. Risulta dunque evidente che la disposizione regionale impugnata non può essere ricondotta alla potestà legislativa «integrativo-attuativa» in materia di tutela del paesaggio di cui all'art. 6 dello statuto speciale di autonomia. In materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, v. citate sentenze n. 272, n. 61/2009, n. 437, n. 232, n. 180/ 2008, n. 378, n. 367/2007.
Massima n. 34469
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 58, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, limitatamente alle parole «a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica». La norma impugnata modifica la decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, determinando una illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale. Infatti, la fissazione di un termine massimo, entro il quale deve concludersi la fase transitoria e deve trovare piena applicazione la nuova procedura, assume un valore determinante perché garantisce l'effettiva attuazione della nuova normativa anche con riferimento all'applicazione dei nuovi strumenti di pianificazione paesaggistica. Inoltre, entro il medesimo termine, le Regioni hanno l'obbligo di verificare la sussistenza, in capo ai soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, a pena, in caso di mancato adempimento, dell'automatica decadenza delle deleghe. Risulta dunque evidente che la disposizione regionale impugnata non può essere ricondotta alla potestà legislativa «integrativo-attuativa» in materia di tutela del paesaggio di cui all'art. 6 dello statuto speciale di autonomia.
Massima n. 34470
La declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale, al comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 5 del 2007, limitatamente alle parole «Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR», essendo tale parte della norma inscindibilmente connessa alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, come sostituito dall'art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, nonché del comma 2 del medesimo articolo, limitatamente alle parole «a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica». Ovviamente, tale disciplina transitoria si riferisce esclusivamente ai provvedimenti che, ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, si siano conclusi, con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione, entro il 31 dicembre 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), come sostituito dall'art. 2, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2008, n. 12, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)», nonché del comma 2 del medesimo articolo, limitatamente alle parole «a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica»;
dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2007, limitatamente alle parole «Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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