Corte costituzionale
Sentenza n. 1/2010
Corte cost., sent. 14 gennaio 2010, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/2010
- Data di deposito
- 14 gennaio 2010
- Data di decisione
- 11 gennaio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 10, legge della Regione Campania n. 8 del 29 luglio 2008
- art. 45, legge della Regione Campania n. 8 del 29 luglio 2008
- art. 44, comma 8, legge della Regione Campania n. 8 del 29 luglio 2008
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 95, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 96, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 96, comma 8, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 34229
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 10, e 45 della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8, che, nel disciplinare la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente, prevede ipotesi di esclusione della VIA nonché sanatorie per perforazioni non autorizzate, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost. ed agli artt. 95 e 96, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Le stesse parti, infatti, hanno concordato in ordine alla cessazione della materia del contendere poiché, successivamente alla proposizione del ricorso, il legislatore regionale è intervenuto con la legge della Regione Campania n. 8 del 2009, che ha espressamente abrogato le disposizioni censurate, medio tempore prive di applicazione. In tema di cessazione della materia del contendere a seguito di sopravvenuta abrogazione della disposizione denunciata, medio tempore non attuata, v., citate, tra le altre, sentenze n. 234 del 2009, n. 164 del 2009 e n. 438 del 2008.
Massima n. 34230
Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 8, della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8, che, nel disciplinare la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente, fissa una proroga cinquantennale per le concessioni "perpetue", sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, comma secondo, lett. s) , Cost. ed all'art. 96, comma 8, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione censurata, infatti, oltre ad aver trovato applicazione, è stata sostituita con una nuova norma che non rende soddisfazione alle ragioni fatte valere con il ricorso, posto che fissa la durata delle concessioni che all'atto di entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 2008 erano "perpetue" in cinquanta anni (e cioè individuando lo stesso periodo di durata della proroga stabilita dalla norma sostituita) e non già in trenta anni, secondo quanto previsto dalla normativa statale invocata dal Governo.
Massima n. 34231
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 44, comma 8, della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8, in relazione all'art. 117, comma secondo, lett. s) , Cost.. La norma impugnata, nel prevedere la fissazione della proroga cinquantennale per le concessioni perpetue in base alle leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, lede il principio posto dall'art. 96, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006 che stabilisce la temporaneità delle concessioni di derivazione e la fissazione del loro limite massimo ordinario di durata in trenta anni (salvo specifiche ed espresse eccezioni), senza alcuna proroga per le concessioni perpetue in atto. Sussiste, infatti, sulle acque minerali e termali un concorso di competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela ambientale o conservazione del bene stesso. La previsione di legge statale si giustifica quale livello adeguato e non riducibile in materia di tutela dell'ambiente, che funge da limite alla legislazione regionale. Ciò anche in ragione della incidenza che esso può avere ai fini della VIA, ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell'art. 117 Cost.. Sulla distinzione tra tutela e fruizione del bene "acque minerali e termali", v., citata, tra le altre, sentenza n. 105 del 2008. Sul concorso di competenze sullo stesso bene, v., citate, da ultimo: sentenza n. 225 del 2009 e sentenza n. 105 del 2008. Sull'incidenza della materia "acque minerali e termali" sulle interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera" e, quindi, dell'ambiente, inteso come "sistema", v., citate, sentenza n. 168 del 2008, sentenza n. 378 del 2007 e ordinanza n. 144 del 2007. Sui livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale individuati dal legislatore statale e che fungono da limite alla legislazione regionale, v., citate, sentenze n. 61 del 2009 e n. 225 del 2009. Sulla riconduzione della VIA alla materia "tutela dell'ambiente", v., citata, sentenza n. 225 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 8, della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente);
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 10, e 45 della predetta legge della Regione Campania n. 8 del 2008.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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