Corte costituzionale
Ordinanza n. 97/2010
Corte cost., ord. 12 marzo 2010, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 97/2010
- Data di deposito
- 12 marzo 2010
- Data di decisione
- 8 marzo 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 14, comma 2, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 14, comma 3, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 6, comma 3, ultima parte, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
Parametri
Massime
Massima n. 34457
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), impugnato in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, commi primo e secondo, Cost. Successivamente alle ordinanze di rimessione, la sentenza n. 151 del 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 14, comma 2, limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre". Inoltre, la richiamata pronuncia, nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della stessa legge, per carenza di motivazione sulla rilevanza, ha precisato che le raggiunte conclusioni circa l'incostituzionalità dell'art. 14, comma 2, introducono «una deroga al principio generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell'art. 14, quale logica conseguenza della caducazione, nei limiti indicati, del comma 2», che determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti, ma non impiantati per scelta medica. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale e in parte qua , rispettivamente, dei commi 2 e 3 dell'art. 14 della legge n. 40 del 2004, v. la citata sentenza n. 151/2009.
Massima n. 34458
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, impugnato, in riferimento all'art. 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui «non consente, dopo la fecondazione dell'ovulo, la revoca della volontà all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita». Negli stessi termini, v. la citata sentenza n. 151/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ultima parte, e 14, commi 1, 2, e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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