Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/2010

Corte cost., ord. 5 marzo 2010, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
91/2010
Data di deposito
5 marzo 2010
Data di decisione
24 febbraio 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:91

Norme oggetto del giudizio

  • art. 44, decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
  • art. 1, legge n. 205 del 25 giugno 1999
  • art. 7, comma 1, lett. c), legge n. 205 del 25 giugno 1999
  • art. 726, codice penale

Parametri

Massime

Massima n. 34418

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c ), della legge 25 giugno 1999, n. 205, in relazione all'art. 726 cod. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono l'eliminazione o la trasformazione in illecito amministrativo degli atti contrari alla pubblica decenza, limitatamente all'ipotesi di condotta tenuta per colpa. Il rimettente ha precluso alla Corte qualunque verifica di rilevanza del quesito proposto, omettendo di descrivere la fattispecie concreta ed esprimendo valutazioni contraddittorie sul fatto contestato nel giudizio a quo . Inoltre, il petitum formulato è oscuro o, comunque, segnato dalla prospettazione di soluzioni alternative per il superamento del denunciato vizio di legittimità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c), della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), in relazione all'art. 726 del codice penale, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione - dal Giudice di pace di San Severino Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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