Corte costituzionale
Ordinanza n. 91/2010
Corte cost., ord. 5 marzo 2010, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 91/2010
- Data di deposito
- 5 marzo 2010
- Data di decisione
- 24 febbraio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:91
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
- art. 1, legge n. 205 del 25 giugno 1999
- art. 7, comma 1, lett. c), legge n. 205 del 25 giugno 1999
- art. 726, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 34418
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c ), della legge 25 giugno 1999, n. 205, in relazione all'art. 726 cod. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono l'eliminazione o la trasformazione in illecito amministrativo degli atti contrari alla pubblica decenza, limitatamente all'ipotesi di condotta tenuta per colpa. Il rimettente ha precluso alla Corte qualunque verifica di rilevanza del quesito proposto, omettendo di descrivere la fattispecie concreta ed esprimendo valutazioni contraddittorie sul fatto contestato nel giudizio a quo . Inoltre, il petitum formulato è oscuro o, comunque, segnato dalla prospettazione di soluzioni alternative per il superamento del denunciato vizio di legittimità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c), della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), in relazione all'art. 726 del codice penale, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione - dal Giudice di pace di San Severino Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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