Corte costituzionale
Ordinanza n. 89/2010
Corte cost., ord. 5 marzo 2010, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 89/2010
- Data di deposito
- 5 marzo 2010
- Data di decisione
- 24 febbraio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 14, decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005
- legge n. 155 del 31 luglio 2005
Parametri
Massime
Massima n. 34416
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 14 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno. Il rimettente, infatti, non solo ha omesso di formulare un petitum specifico, lasciando indeterminato il contenuto dell'intervento richiesto alla Corte, ma ha altresì fondato il dubbio di costituzionalità su un'erronea ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Nel senso della manifesta inammissibilità delle questioni per omessa formulazione di uno specifico petitum , v., ex multis , le citate ordinanze nn. 98/2009, 70/2009, 380/2008 e 35/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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