Corte costituzionale
Ordinanza n. 76/2010
Corte cost., ord. 26 febbraio 2010, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 76/2010
- Data di deposito
- 26 febbraio 2010
- Data di decisione
- 22 febbraio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:76
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, comma 6, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 27, comma 1, legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 34395
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo modificato dall'art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, stabilendo che «gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative», subordinerebbe la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, previsti dall'art. 11 della legge n. 431 del 1998, al possesso da parte del lavoratore extracomunitario di un permesso di soggiorno della durata di anni due. Infatti, anteriormente alla data dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore l'art. 11, comma 13, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei suddetti contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. L'omesso accertamento dell'applicabilità e degli eventuali effetti nel giudizio principale di tale norma - anteriore rispetto all'ordinanza di rimessione e suscettibile di influire sul percorso argomentativo svolto dal rimettente circa la non manifesta infondatezza della questione - si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza, che determina un esito di manifesta inammissibilità, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla mancata esplicitazione da parte del giudice a quo delle ragioni ritenute ostative ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della censurata disposizione. Un ulteriore motivo di manifesta inammissibilità deriva dal fatto che l'ordinanza di rimessione, censurando il citato art. 40, comma 6, «nella parte in cui non tiene conto del periodo complessivo di permanenza» del lavoratore extracomunitario nel nostro Paese, prospetta la necessità di una disciplina modulata avendo riguardo anche alla pregressa presenza in Italia (peraltro neppure precisata) e, in tal modo, lascia indeterminato il contenuto del richiesto intervento additivo, in difetto dell'indicazione di una soluzione costituzionalmente obbligata. Nel senso che il diritto sociale all'abitazione è riconducibile «fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione», v. le citate sentenze n. 209/2009 e n. 404/1988. Sulla manifesta inammissibilità di questioni per indeterminatezza del contenuto del richiesto intervento additivo e per omessa indicazione di una soluzione costituzionalmente obbligata, v. la citata ordinanza n. 70/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo modificato dall'art. 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l'ordinanza in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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