Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/2010

Corte cost., ord. 14 gennaio 2010, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
7/2010
Data di deposito
14 gennaio 2010
Data di decisione
11 gennaio 2010
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:7

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34246

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di convivenza more uxorio , condiziona - a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte con la sentenza n. 404 del 1988 - la successione nel contratto di locazione del convivente, rimasto ad abitare l'immobile locato, alla presenza nel nucleo coabitante di prole naturale. La Corte si era già pronunciata su identica questione con l'ordinanza n. 204 del 2003, nella quale il dubbio di legittimità costituzionale è stato considerato manifestamente infondato, in considerazione della più volte affermata profonda diversità che caratterizza la convivenza more uxorio rispetto al rapporto coniugale, tale da impedire l'automatica parificazione delle due situazioni, ai fini di una identità di trattamento fra i rispettivi regimi. Analoghe considerazioni valgono in relazione alla comparazione tra la cessazione della convivenza con prole e la cessazione di quella senza prole, trattandosi, anche in questo caso, di situazioni del tutto disomogenee.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma terzo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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