Corte costituzionale
Ordinanza n. 61/2010
Corte cost., ord. 24 febbraio 2010, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 61/2010
- Data di deposito
- 24 febbraio 2010
- Data di decisione
- 22 febbraio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007
- art. 22, decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007
Parametri
Massime
Massima n. 34365
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 22 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto il rimettente - al di là di un fugace richiamo al diritto di azione, presidiato dall'indicata disposizione costituzionale - non ha in alcun modo chiarito come si realizzerebbe il contrasto col predetto parametro.
Massima n. 34366
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 22 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, impugnati, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto escludono dalla possibilità di godere del beneficio dell'esdebitazione i falliti per i quali sia intervenuto provvedimento di chiusura del fallimento prima del 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006. Non sussiste, infatti, la denunciata violazione del principio di uguaglianza poiché il criterio di discrimine nell'applicazione di diverse discipline normative basato su dati cronologici non può dirsi, a meno che non sia affetto da manifesta arbitrarietà intrinseca, fonte di ingiustificata disparità di trattamento. Né si appalesa irragionevole la scelta del legislatore di fissare un limite temporale alla possibilità di accedere al suddetto beneficio; al contrario, essa è coerente con l'esigenza di compiere, al fine della concessione dell'esdebitazione, una serie di riscontri istruttori, volti alla verifica dell'effettiva meritevolezza del beneficio da parte del fallito, che ben difficilmente sarebbero possibili o, comunque, fonte di risultati attendibili, ove fossero svolti in relazione a procedure concorsuali la cui chiusura rimonti a periodi troppo risalenti nel tempo. Sul consolidamento orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche, v. le citate sentenze n. 94/2009, n. 341/2007 e ordinanze n. 170/2009 e n. 212/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 22 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Udine, con l'ordinanza in epigrafe.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 19 e 22 del decreto legislativo n. 169 del 2007 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Tolmezzo, da quello di Udine, da quello di Lucca e da quello di Alessandria, con le ordinanze in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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