Corte costituzionale

Ordinanza n. 6/2010

Corte cost., ord. 14 gennaio 2010, n. 6

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
6/2010
Data di deposito
14 gennaio 2010
Data di decisione
11 gennaio 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:6

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34245

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera e-ter ), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, lettera introdotta dall'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione. Ad avviso del giudice rimettente la norma censurata attribuirebbe alle commissioni tributarie la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la misura cautelare del fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dall'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, istituendo così un giudice straordinario o speciale, in contrasto con la Costituzione. Tale giudice non ha tuttavia dimostrato di avere esperito il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione da lui ritenuta costituzionalmente corretta. Sulla manifesta inammissibilità di questioni sollevate senza il preventivo tentativo di dare alla norma impugnata un significato conforme a Costituzione v., ex plurimis , citate ordinanze n. 57 del 2008 e nn. 108 e 68 del 2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), lettera introdotta dall’art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata, in riferimento all’art. 102, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Cosenza con l’ordinanza in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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