Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/2010

Corte cost., ord. 24 febbraio 2010, n. 59

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
59/2010
Data di deposito
24 febbraio 2010
Data di decisione
22 febbraio 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:59

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34363

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, comma secondo, cod. civ. e dell'art. 52 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui, nel loro congiunto operare, imporrebbero ai titolari di crediti di risarcimento del danno connessi a lesioni del diritto alla salute o di diritti strettamente personali la partecipazione al concorso fallimentare, non consentendo loro il realizzo diretto sull'indennità dovuta dall'assicuratore, in relazione al contratto di assicurazione per i danni a terzi stipulato dal fallito quando era in bonis . Il rimettente - che, tra l'altro, invoca una norma, quale l'art. 35 del r.d. n. 267 del 1942, non riferibile al caso di specie, siccome concernente i diritti dei terzi sul patrimonio del fallito - sollecita l'introduzione nell'ordinamento di un'azione diretta per il pagamento dell'indennità dovuta dall'assicuratore. Il richiesto intervento additivo è, tuttavia, precluso alla Corte sia perché implica un bilanciamento tra contrapposti valori costituzionali demandato, in una materia quale quella fallimentare, alla discrezionalità del legislatore, sia perché le norme che prevedono ipotesi tipizzate di azione dirette hanno carattere eccezionale, in quanto ispirate da rationes specifiche e derogatorie di principi generali. Sul carattere eccezionale delle norme che prevedono ipotesi tipizzate di azioni dirette, in quanto ispirate da rationes specifiche e derogatorie di principi generali, v. la citata sentenza n. 131/2009. Sull'inammissibilità delle questioni implicanti un bilanciamento di interessi rimesso alla discrezionalità del legislatore, o comunque volte a sollecitare un intervento additivo che non sia costituzionalmente obbligato, si vedano le citate sentenze n. 325/2008, n. 240/2008 e ordinanze n. 186/2008, n. 233/2007 e n. 185/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, del codice civile e dell'art. 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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