Corte costituzionale
Ordinanza n. 56/2010
Corte cost., ord. 18 febbraio 2010, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 56/2010
- Data di deposito
- 18 febbraio 2010
- Data di decisione
- 10 febbraio 2010
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 34357
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La disposizione censurata non può ritenersi lesiva dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento fra il soggetto che, imputato di più reati in continuazione, di competenza in parte del giudice di pace e in parte di altro giudice, sarebbe costretto ad affrontare processi separati davanti a giudici diversi, e l'imputato di più reati, egualmente esecutivi del medesimo disegno criminoso, ma di competenza in parte del tribunale e in parte della corte d'assise, cui sarebbe viceversa garantito - in base all'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale - il «diritto ad un unico giudizio». Infatti, la disposizione denunciata trova la sua ratio nelle peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace, che il favor separationis mira a preservare: giurisdizione che si esprime in un modulo processuale improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità, tali da renderlo non comparabile con il procedimento davanti al tribunale e da giustificare, comunque, sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario. Quanto alla lesione dell'art. 97 Cost., il parametro evocato è inconferente, in quanto il principio di buon andamento dei pubblici uffici è riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, ma non anche in rapporto all'attività giurisdizionale in senso stretto. In relazione al principio del buon andamento riferito all'amministrazione della giustizia, v. citate sentenze n. 64/2009, n. 272/2009, n. 117/2007, e, con specifico riferimento alla disciplina della connessione nel processo civile, ordinanza n. 398/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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