Corte costituzionale

Ordinanza n. 55/2010

Corte cost., ord. 18 febbraio 2010, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
55/2010
Data di deposito
18 febbraio 2010
Data di decisione
10 febbraio 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:55

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34356

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 461, comma 1, e 464, comma 3, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, Cost., nonché all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui precludono all'imputato, nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, la possibilità di accedere a riti alternativi non richiesti con lo stesso atto di opposizione. Innanzitutto, il rimettente censura una norma diversa da quella di cui deve fare applicazione poiché, svolgendosi il giudizio principale davanti al Tribunale in composizione monocratica, la denunciata preclusione è sancita per il relativo procedimento non già dall'art. 464, comma 3, cod. proc. pen., ma da una norma distinta, anche se di identico contenuto, quale l'art. 557, comma 2, cod. proc. pen., non coinvolto nello scrutinio. Inoltre, la questione difetta di rilevanza tenuto conto che, come si desume dall'ordinanza di rimessione, nessuna richiesta di patteggiamento è stata, in concreto, presentata dall'imputato, neppure successivamente all'opposizione; né il rimettente precisa se l'imputato sia ancora in termini per la presentazione della richiesta del rito alternativo in base alle regole ordinarie, che rimarrebbero pur sempre operanti ove venisse rimossa la preclusione censurata, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza. Infine, il giudice a quo omette di verificare la praticabilità di un'interpretazione del quadro normativo diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità prospettati e tale da determinarne il superamento, trascurando, in particolare, la possibilità di ritenere, in via ermeneutica, che l'assetto introdotto dalla sentenza n. 120 del 2002 con riguardo alla conversione del giudizio immediato in abbreviato sia già operante rispetto alla richiesta di riti alternativi nell'ambito del procedimento per decreto. La citata sentenza ha dichiarato l'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. incostituzionale nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato, così sostanzialmente trasponendo a tale termine la regola dettata per la decorrenza del termine di impugnazione dall'art. 585, comma 3, cod. proc. pen.: regola in forza della quale, ove la decorrenza risulti diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera il termine che scade per ultimo. Nel caso di specie, il giudice a quo muove dal presupposto, implicito e indimostrato, che il termine di quindici giorni per proporre opposizione al decreto di condanna - e, conseguentemente, per effettuare la scelta dell'eventuale rito alternativo nell'ambito del procedimento per decreto - decorra esclusivamente, ai sensi dell'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., dalla notificazione del decreto all'imputato. Il rimettente non tiene conto, tuttavia, della circostanza che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 20 della legge n. 60 del 2001, il decreto di condanna deve essere attualmente notificato, non più al solo imputato, ma anche al difensore di ufficio (all'uopo designando) o al difensore di fiducia eventualmente nominato (art. 460, comma 3, cod. proc. pen.). A fronte di siffatta previsione, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il difensore di ufficio sia autonomamente legittimato a proporre opposizione al decreto e che detta opposizione sia inquadrabile nella categoria dei mezzi di impugnazione, donde l'applicabilità ad essa delle norme generali sulle impugnazioni, ove non specificamente derogate. Fra tali norme rientra anche il già citato art. 585, comma 3, cod. proc. pen.: con la conseguenza che, qualora a causa del diverso momento di notifica del decreto la decorrenza del termine di opposizione risulti diversa per l'imputato e per il suo difensore (sia esso di fiducia o di ufficio), opera per entrambi il termine che scade per ultimo. Per la manifesta inammissibilità delle questioni per inesatta individuazione della norma oggetto di censura, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 256/2009, n. 193/2009 e n. 301/2008. Per la manifesta inammissibilità di questione avente ad oggetto una fattispecie analoga, v. la citata ordinanza n. 69/2008. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., v. la citata sentenza n. 120/2002. Per la manifesta inammissibilità delle questioni per omessa verifica della possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 244/2009, n. 171/2009, n. 155/2009 e n. 117/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 461, comma 1, e 464, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nonché all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Tribunale di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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