Corte costituzionale
Ordinanza n. 43/2010
Corte cost., ord. 11 febbraio 2010, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 43/2010
- Data di deposito
- 11 febbraio 2010
- Data di decisione
- 8 febbraio 2010
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 3-bis, comma 7, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- art. 1, comma 1, legge n. 248 del 2 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 34327
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - periodo introdotto dall'art. 3- bis , comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - che, nell'ipotesi in cui il ricorso in appello nel giudizio tributario non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, sanziona con l'inammissibilità dell'impugnazione il mancato deposito, da parte dell'appellante, di copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza gravata. Premesso che la disposizione de qua ha l'apprezzabile scopo di informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado dell'appello notificato senza il tramite dell'ufficiale giudiziario e, quindi, di impedire l'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale, deve escludersi l'asseritamente ingiustificata diversità di trattamento tra processo civile e processo tributario, sia perché il legislatore, nella specie, non ha superato il limite della non arbitrarietà e ragionevolezza posto alla sua ampia discrezionalità nel conformare istituti e discipline processuali, sia perché la peculiare facoltà di notificare direttamente l'appello tributario, che non ha corrispondenza nel processo civile ordinario, giustifica la specificità della disciplina impugnata. Del pari, non sussiste la dedotta disparità di trattamento, all'interno del processo tributario, tra le notificazioni dell'appello effettuate con o senza il tramite dell'ufficiale giudiziario, trovando la diversità di disciplina adeguata giustificazione nell'indicata esigenza di fornire all'ufficio della segreteria del giudice di primo grado, nel caso di notificazione "diretta" dell'appello, le stesse informazioni che l'ufficiale giudiziario è obbligato a fornire a tale ufficio, in applicazione dell'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., nel caso di notificazione effettuata per suo tramite. E', altresì, infondata la censura di irragionevolezza per mancata previsione di un termine perentorio per l'adempimento dell'onere imposto all'appellante, poiché tale termine è sicuramente ricavabile, in via interpretativa, dal complesso delle norme in materia di impugnazioni nel processo tributario e non può che identificarsi con quello stabilito per la costituzione in giudizio dell'appellante. Infine, quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., l'accertata ragionevole funzione della norma censurata esclude che la sua applicazione ponga oneri o modalità tali da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento di attività processuale. Per la dichiarazione di non fondatezza di analoga questione, sia pure in riferimento al solo principio di ragionevolezza, v. la citata sentenza n. 321/2009. Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti e delle discipline processuali, nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza, si vedano, ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 237/2007, n. 341/2006, ordinanze n. 405/2007, n. 376/2007 e n. 101/2006. Con riferimento alla violazione dell'art. 24 Cost. in conseguenza di oneri o modalità tali da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento di attività processuale, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 63/1977, n. 214/1974, n. 47/1964 e n. 113/1963.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – periodo introdotto dal comma 7 dell’art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell’art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 –, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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