Corte costituzionale
Ordinanza n. 376/2010
Corte cost., ord. 27 dicembre 2010, n. 376
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 376/2010
- Data di deposito
- 27 dicembre 2010
- Data di decisione
- 15 dicembre 2010
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:376
Parametri
- art. 101, e seguenti, Costituzione
- legge n. 801 del 24 ottobre 1977
- legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 112, Costituzione
Massime
Massima n. 35215
È ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto, nel corso di un processo penale a carico di un ex direttore del SISMI, nonché di un ex collaboratore prima ed ex dipendente poi del medesimo SISMI, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a due note con cui quest'ultimo aveva confermato il segreto di Stato opposto dai citati soggetti nel corso dell'espletamento dell'interrogatorio di cui all'articolo 415- bis , commi 3 e 5, del codice di procedura penale. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso. Quanto al profilo soggettivo, sia il giudice ricorrente, sia il Presidente del Consiglio dei ministri sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano: il giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, è legittimato in concreto a sollevare conflitto, in quanto gli atti impugnati sono suscettibili di incidere direttamente sul contenuto dei provvedimenti giurisdizionali che è chiamato ad emettere; d'altro lato, il Presidente del Consiglio è l'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato. Per quanto concerne il profilo oggettivo, il ricorrente denuncia la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, nella misura in cui l'opposizione e la conferma del segreto di Stato in ordine a vicende ritenute estranee alle finalità a tutela delle quali può essere apposto paralizzerebbe l'atttivà giudiziaria, precludendo al giudice l'accertamento del fatto-reato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'articolo 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2010.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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