Corte costituzionale
Ordinanza n. 358/2010
Corte cost., ord. 15 dicembre 2010, n. 358
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 358/2010
- Data di deposito
- 15 dicembre 2010
- Data di decisione
- 1° dicembre 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:358
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 35162
È infondata l'eccezione, formulata dalla difesa erariale, di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento all'art. 111, quinto comma, Cost., in quanto consente al giudice di valutare le dichiarazioni lette per la contestazione solo ai fini del giudizio sulla credibilità del testimone, e non anche ai fini della prova della sua intimidazione o corruzione affinché non deponga o deponga il falso, prova che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 500 cod. proc. pen., legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento e la conseguente utilizzazione ai fini della decisione delle dichiarazioni precedentemente rese. Infatti, la questione ha come termine di riferimento una previsione normativa unitaria, sicché la circostanza che, nel giudizio a quo , venga in considerazione solo una delle fattispecie alternative da essa assoggettate al medesimo regime - quella della sottoposizione del teste a violenza o minaccia, e non anche l'altra, dell'offerta o della promessa di denaro o di altra utilità - non comporta che l'eventuale pronuncia di accoglimento debba essere "ritagliata", per ragioni di rilevanza, sul solo caso concreto oggetto del giudizio principale.
Massima n. 35163
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento all'art. 111, quinto comma, Cost., in quanto consente al giudice di valutare le dichiarazioni lette per la contestazione solo ai fini del giudizio sulla credibilità del testimone, e non anche ai fini della prova della sua intimidazione o corruzione affinché non deponga o deponga il falso, prova che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 500 cod. proc. pen., legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento e la conseguente utilizzazione ai fini della decisione delle dichiarazioni precedentemente rese. Il rimettente, omettendo di ponderare adeguatamente il quadro normativo di riferimento, individua erroneamente nel comma 2 dell'art. 500 cod.proc.pen. la disposizione oggetto di censura, anziché nelle previsioni dei commi 4 e 5 dello stesso articolo. Infatti, la regola dettata dal comma 2 - che consente di valutare le dichiarazioni lette per la contestazione solo ai fini della credibilità del teste - attiene al processo principale, che concerne l'accertamento della responsabilità dell'imputato; di contro, il problema di costituzionalità sollevato concerne la regola probatoria applicabile nel procedimento incidentale finalizzato all'accertamento della condotta di intimidazione o subornazione del teste, quale presupposto per l'acquisizione delle sue dichiarazioni predibattimentali. La disciplina di tale subprocedimento, che inerisce alla prova di un fatto da cui dipende l'applicazione di norme processuali, è specificamente dettata dai commi 4 e 5 dell'art. 500 cod.proc. pen., dato normativo con cui il rimettente - che si duole delle regole di esclusione probatoria valevoli nel processo principale onde garantire l'impermeabilità del dibattimento rispetto ad atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari - avrebbe dovuto invece, in ipotesi, misurarsi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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