Corte costituzionale
Ordinanza n. 353/2010
Corte cost., ord. 3 dicembre 2010, n. 353
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 353/2010
- Data di deposito
- 3 dicembre 2010
- Data di decisione
- 29 novembre 2010
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:353
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 35151
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 449, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice, investito del giudizio direttissimo, constatata la non flagranza del reato, possa restituire gli atti al pubblico ministero. Identica questione, infatti, è stata già decisa con la sentenza n. 229 del 2010 ed rimettente non adduce elementi nuovi, idonei a superare il precedente convincimento. Questione identica è stata decisa con la citata sentenza n. 229 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 449, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 novembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze