Corte costituzionale

Ordinanza n. 353/2010

Corte cost., ord. 3 dicembre 2010, n. 353

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
353/2010
Data di deposito
3 dicembre 2010
Data di decisione
29 novembre 2010
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:353

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35151

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 449, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice, investito del giudizio direttissimo, constatata la non flagranza del reato, possa restituire gli atti al pubblico ministero. Identica questione, infatti, è stata già decisa con la sentenza n. 229 del 2010 ed rimettente non adduce elementi nuovi, idonei a superare il precedente convincimento. Questione identica è stata decisa con la citata sentenza n. 229 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 449, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze