Corte costituzionale

Ordinanza n. 349/2010

Corte cost., ord. 1° dicembre 2010, n. 349

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
349/2010
Data di deposito
1° dicembre 2010
Data di decisione
29 novembre 2010
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:349

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, comma 4, ter, decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007
  • legge n. 31 del 28 febbraio 2008

Parametri

Massime

Massima n. 35147

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4- ter , del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., nella parte in cui dispone che la nullità delle cartelle di pagamento, per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, operi solo relativamente ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 e che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse. Identiche questioni sono state, infatti, già dichiarate non fondate e, successivamente, manifestamente infondate con la sentenza n. 58 del 2009 e con le ordinanze n. 13 del 2010, n. 291 e n. 221 del 2009. La norma de qua - disponendo per il futuro e comminando, per le cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione della nullità, la quale non era invece prevista in base al diritto anteriore - non viola l'art. 24 Cost., perché non incide sulla posizione di chi abbia ricevuto una cartella di pagamento prima del termine da essa indicato, né contrasta con l'art. 97 Cost., che non impone un particolare regime di invalidità per gli atti privi dell'indicazione del responsabile del procedimento, né, infine, può ritenersi illegittima in quanto confliggente con le previsioni della legge n. 212 del 2000, le quali non hanno rango costituzionale, neppure come norme interposte. Per la non fondatezza e la manifesta infondatezza di identiche questioni, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 58/2009, ordinanze n. 13/2010, n. 291/2009 e n. 221/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevate, con riferimento agli art. 24 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Giarre con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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