Corte costituzionale
Ordinanza n. 319/2010
Corte cost., ord. 11 novembre 2010, n. 319
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 319/2010
- Data di deposito
- 11 novembre 2010
- Data di decisione
- 3 novembre 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:319
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-ter, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
- art. 5, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
- art. 35, comma 7, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- legge n. 248 del 4 agosto 2006
Parametri
Massime
Massima n. 35012
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aggiunto dall'art. 35, comma 7, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all'art. 5 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui prevede l'applicazione della norma incriminatrice del delitto di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) anche in rapporto a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Il rimettente omette totalmente di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale e di motivare sulla rilevanza della questione; inoltre, anche la motivazione sulla non manifesta infondatezza presenta evidenti carenze, risultando insufficiente e oscura. Infatti, quanto all'ipotizzata violazione del principio di irretroattività della legge penale, il giudice a quo non spiega in modo adeguato perché, a suo avviso, la censurata disposizione dovrebbe applicarsi anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, nonostante il disposto dell'art. 2, primo comma, cod. pen. Con riguardo, poi, al dedotto contrasto con il principio di uguaglianza, il giudice a quo prospetta un argomento, oltre che inesatto, di per sé inconferente ai fini della dimostrazione del vulnus denunciato (quale, in specie, l'asserita coincidenza del termine per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale con quello di presentazione della dichiarazione stessa). Infine, dall'ordinanza di rimessione non è dato neppure comprendere per quale ragione venga coinvolto nello scrutinio di costituzionalità anche l'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 (menzionato unicamente nel dispositivo), che prevede il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omessa descrizione della fattispecie concreta e per omessa motivazione sulla rilevanza, v. le citate ordinanze n. 85/2010, n. 201/2009 e n. 181/2009. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per difettosa motivazione sulla non manifesta infondatezza, v. le citate ordinanze n. 202/2009, n. 191/2009 e n. 122/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all'art. 5 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Orvieto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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