Corte costituzionale

Ordinanza n. 318/2010

Corte cost., ord. 11 novembre 2010, n. 318

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
318/2010
Data di deposito
11 novembre 2010
Data di decisione
3 novembre 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:318

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35007

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non esclude, per i casi in cui ricorra un giustificato motivo, la rilevanza penale dell'indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato. Infatti, nell'ordinanza di rimessione non è prospettata, neppure con riguardo a mere allegazioni difensive, alcuna circostanza che, nel caso di specie, potrebbe assumere rilievo quale giustificato motivo. Pertanto, la carenza di elementi potenzialmente giustificativi della condotta contestata, nella descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio, priva la questione sollevata di attuale rilevanza, o comunque non consente il necessario controllo al riguardo. Né il carattere ipotetico della questione è escluso dalla pretesa inibizione di attività istruttorie pertinenti alle ragioni dell'indebito trattenimento, che avrebbero potuto essere almeno allegate, e che avrebbero assunto rilievo, del resto, anche a fini di quantificazione della pena da irrogare.

Massima n. 35008

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede la ricorrenza di un giustificato motivo quale esimente della condotta sanzionata. Infatti, ciascuno dei provvedimenti di rimessione è privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta e di una qualunque motivazione in punto di rilevanza, con conseguente preclusione della necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al giudice a quo . Inoltre, tutte le ordinanze difettano di motivazione adeguata quanto alle ragioni dell'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. e del pur minimo cenno ai denunciati profili di contrasto tra la norma censurata e l'art. 27 Cost.

Massima n. 35009

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non esclude la rilevanza penale dell'indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato quando ricorra il giustificato motivo di cui all'art. 14, comma 5- ter , dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998. La questione difetta di rilevanza, posta l'incompetenza per materia del rimettente Tribunale riguardo all'imputazione del reato previsto dalla norma censurata. La contestazione in udienza del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, attribuito alla cognizione del giudice di pace, non può essere giustificata in rapporto all'unica ipotesi di connessione che determina la competenza di un giudice superiore (art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000), cioè ipotizzando un concorso formale tra le fattispecie di reato contemplate dagli artt. 10- bis e 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998. Siffatta prospettazione, riferita ad accuse che riguardano un medesimo contegno omissivo, risulta del tutto inattendibile, dato il rapporto di sussidiarietà esistente tra i reati in esame, reso palese dalla clausola introduttiva che caratterizza la previsione dell'art. 10- bis («salvo che il fatto costituisca più grave reato»). Del resto, lo stesso rimettente, nel rilevare come il reato sussidiario di cui all'art. 10- bis debba essere apprezzato a seguito dell'assoluzione per il delitto di cui all'art. 14, comma 5- ter , descrive un rapporto alternativo e non certo una relazione concorsuale tra i due illeciti. In ogni caso, a prescindere dall'inesistenza originaria del fattore idoneo a radicare la competenza del Tribunale, è priva di fondamento la tesi d'una perpetuatio iurisdictionis , utile a conservare la competenza del giudice superiore pur dopo la decisione assolutoria concernente i reati muniti di vis actractiva nella fase iniziale del giudizio. Infatti, la disciplina ordinaria dell'incompetenza per eccesso (artt. 23, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen.) trova una deroga, per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, nell'art. 48 del d.lgs. n. 274 del 2000, ove è stabilito che il giudicante, qualora in ogni stato e grado del processo constati che il reato perseguito appartiene alla competenza del giudice onorario, lo dichiara con sentenza ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Dunque, l'odierno rimettente non potrebbe deliberare circa il merito dell'attuale imputazione, e procedere in ipotesi ad una condanna pur nella ricorrenza di un giustificato motivo. Per la manifesta inammissibilità di una questione di costituzionalità dell'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, dovuta al difetto di rilevanza per incompetenza per materia del rimettente, v. la citata ordinanza n. 252/2010. Sulla manifesta inammissibilità, per irrilevanza, di questioni sollevate da giudici palesemente privi della competenza a condurre il procedimento principale, v. le citate ordinanze n. 82/2005 e n. 120/1993.

Massima n. 35010

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non esclude la rilevanza penale dell'indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato quando ricorra un giustificato motivo a norma dell'art. 14, comma 5- ter , dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998. L'ordinanza di rimessione è, infatti, priva di riferimenti alla fattispecie concreta e di una qualunque motivazione in punto di rilevanza, sicché resta inibita alla Corte la necessaria attività di controllo circa l'effettiva influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente. Inoltre, il giudice a quo non ha fornito motivazione adeguata quanto alle ragioni dell'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. e non ha compiuto alcun cenno ai profili del ritenuto contrasto tra la norma censurata e l'art. 27 Cost.

Massima n. 35011

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto non esclude, quando ricorra un giustificato motivo, la rilevanza penale dell'indebito trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato; non prevede un termine entro il quale, dopo l'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, gli stranieri in condizione di soggiorno irregolare avrebbero potuto sottrarsi ad una responsabilità di tipo penale; e dispone che il giudice, nel caso di sopravvenuta espulsione per via amministrativa dello straniero indebitamente trattenutosi in Italia, pronunci sentenza di non luogo a procedere. Nell'ordinanza di rimessione, infatti, non è prospettata, neppure con riguardo a mere allegazioni difensive, alcuna circostanza che, nel caso di specie, potrebbe assumere rilievo quale giustificato motivo della condotta di indebito trattenimento. La carenza di elementi potenzialmente giustificativi di tale condotta, nella descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio, priva la questione sollevata di attuale rilevanza, o comunque non consente il necessario controllo al riguardo. Analogamente, quanto alla questione concernente il difforme trattamento dello straniero espulso per via amministrativa (esonerato dalla punizione con sentenza di non luogo procedere) e dello straniero allontanatosi spontaneamente dal territorio dello Stato (da assoggettare comunque al processo ed all'eventuale condanna), pur prescindendo dall'indeterminatezza del petitum , il giudice a quo non ha indicato se, nella specie, l'imputato si trovi ancora sul territorio nazionale e, in caso negativo, se sia stato espulso o, piuttosto, abbia volontariamente interrotto la propria permanenza illegale, sicché non è documentata, qualunque ne sia l'oggetto, l'attuale rilevanza della questione sollevata. Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 27 Cost., il rimettente si è limitato ad una mera enunciazione del pregiudizio che la normativa censurata recherebbe al principio di finalizzazione rieducativa della pena. Infine, la questione relativa all'omessa previsione di un termine dilatorio per gli stranieri che intendessero sottrarsi alla responsabilità penale sopravvenuta per la loro condizione di soggiornanti irregolari si risolve nella richiesta di una pronuncia additiva, dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati, tale da investire uno spazio discrezionale di esclusiva spettanza del legislatore. Per la manifesta inammissibilità di analoghe questioni, v. la citata sentenza n. 250/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dai Giudici di pace di Lecco (sezione distaccata di Missaglia), La Spezia, Vasto e Perugia, e dal Tribunale di Trento, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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