Corte costituzionale
Ordinanza n. 317/2010
Corte cost., ord. 11 novembre 2010, n. 317
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 317/2010
- Data di deposito
- 11 novembre 2010
- Data di decisione
- 3 novembre 2010
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:317
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 234 del 16 luglio 1997
- art. 3, legge n. 234 del 16 luglio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 35024
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 234, nella parte in cui non prevedono che, anche nel procedimento per decreto - analogamente a quanto stabilito per il procedimento ordinario - il decreto di citazione a giudizio, emesso dal giudice per le indagini preliminari in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, debba essere preceduto, a pena di nullità, dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.. Infatti, analoghe censure mosse alle disposizioni impugnate sono state già esaminate dalla Corte e decise con le ordinanze n. 458 e n. 325 del 1999, nel senso della manifesta infondatezza. La questione proposta dal remittente nel presente giudizio, peraltro, non esprime profili né argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati. Per questioni analoghe, sollevate in rapporto ai medesimi parametri costituzionali v. ordinanze n. 458 e n. 325 del 1999, già citate nel testo. Con riguardo a questioni affini, volte ad introdurre l'obbligo del previo interrogatorio, o dell'invito a renderlo, quale condizione di validità della richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna, v. ordinanze n. 326 del 1999 e n. 432 del 1998. Sulla manifesta infondatezza delle questioni aventi ad oggetto la legge 16 dicembre 1999, n. 479, di modifica della disciplina introdotta dalle norme censurate, v. ordinanze n. 131 e n. 32 del 2003; in argomento, altresì, ordinanze n. 8 del 2003 e n. 203 del 2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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