Corte costituzionale
Ordinanza n. 31/2010
Corte cost., ord. 4 febbraio 2010, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 31/2010
- Data di deposito
- 4 febbraio 2010
- Data di decisione
- 27 gennaio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 4, decreto legislativo n. 105 del 25 gennaio 1992
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 41, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, direttiva CEE n. 777 del 15 luglio 1980
- art. 10, direttiva CEE n. 777 del 17 luglio 1980
Massime
Massima n. 34304
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto prevede che i recipienti per il trasporto di acque minerali non possono eccedere la capacità di due litri. Le censure riferite agli artt. 3 e 41, primo comma, Cost. sono state formulate in modo meramente assertivo, senza indicare le ragioni del denunciato contrasto della norma impugnata con i detti parametri. In relazione all'eccepita violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la questione risulta prospettata in maniera contraddittoria poiché il rimettente, dopo aver rilevato che la ricorrente nel giudizio principale avrebbe denunciato il contrasto della norma de qua con l'art. 10 della direttiva CEE n. 777 del 1980, da un canto, osserva, testualmente, che «alcun contrasto si ritiene sussistere in quanto l'art. 6 della direttiva europea indicata (che non indica limiti alla capacità di condizionamento delle acque minerali) non vige, attualmente, in ambito nazionale»; dall'altro, afferma, invece, che tale contrasto sussisterebbe. Inoltre, sebbene sia dedotta la violazione della suddetta direttiva, il giudice a quo ha omesso di dare conto della disciplina da questa stabilita e neppure ha esplicitato le ragioni a conforto della premessa interpretativa, concernenti l'esistenza del denunciato contrasto e il difetto dei presupposti per l'immediata applicabilità della norma della direttiva asseritamente lesa, e ciò ancorché la questione di compatibilità comunitaria sia preliminare rispetto a quella di legittimità costituzionale. Per la manifesta inammissibilità delle questioni per omessa indicazione delle ragioni del denunciato contrasto della norma impugnata con gli evocati parametri, v., ex multis , le citate ordinanze n. 261/2009 e n. 190/2009. Per la manifesta inammissibilità di questioni prospettate in maniera contraddittoria, v., ex multis , le citate ordinanze n. 127/2009 e n. 252/2008. Sul carattere preliminare della questione di compatibilità comunitaria rispetto a quella di legittimità costituzionale, v. le citate ordinanze n. 100/2009 e n. 65/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Montecorvino Rovella, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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