Corte costituzionale
Ordinanza n. 308/2010
Corte cost., ord. 28 ottobre 2010, n. 308
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 308/2010
- Data di deposito
- 28 ottobre 2010
- Data di decisione
- 20 ottobre 2010
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:308
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione Puglia n. 27 del 6 settembre 1999
- art. 11, legge della Regione Puglia n. 27 del 6 settembre 1999
- art. 13, legge della Regione Puglia n. 27 del 6 settembre 1999
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 2, legge n. 45 del 18 febbraio 1999
Massime
Massima n. 34984
Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., nella parte in cui riservano al solo personale medico la direzione delle Sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze patologiche e non anche al personale del ruolo sanitario che riveste il profilo professionale di psicologo. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la disciplina regionale impugnata è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. a ), b ) e c ), della legge regionale n. 4 del 2010, che ha eliminato il profilo censurato dal rimettente, relativo all'esclusione del personale sanitario diverso da quello medico dalla direzione delle Sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze patologiche. Pertanto, le modifiche del quadro normativo rendono necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni. Sulla restituzione degli atti al rimettente per jus superveniens , v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 162/2010, n. 145/2010 e n. 129/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione di Lecce.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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