Corte costituzionale

Ordinanza n. 295/2010

Corte cost., ord. 8 ottobre 2010, n. 295

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
295/2010
Data di deposito
8 ottobre 2010
Data di decisione
4 ottobre 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:295

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 34958

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, impugnato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nelle parti in cui configura come delitto la fattispecie criminosa ivi descritta e commina pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge di delega n. 52 del 1996. Come già rilevato per identiche questioni con le ordinanze n. 95 del 2010, n. 73 del 2009 e n. 194 del 2008, il rimettente ha individuato in modo errato la norma di delega alla cui stregua va apprezzata la sussistenza della dedotta violazione degli indicati parametri, svolgendo per conseguenza argomentazioni inconferenti ai fini di tale valutazione. Per la manifesta inammissibilità di identiche questioni, v. le citate ordinanze n. 95/2010, n. 73/2009 e n. 194/2008. Sulla manifesta inammissibilità, per erronea individuazione della norma di delega, di questioni sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 382/2004 e ordinanza n. 72/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Novara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 ottobre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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