Corte costituzionale

Ordinanza n. 276/2010

Corte cost., ord. 22 luglio 2010, n. 276

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
276/2010
Data di deposito
22 luglio 2010
Data di decisione
7 luglio 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:276

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 2, Costituzione
  • art. 12, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
  • art. 16, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
  • art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
  • art. 12, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
  • art. 7, Carta dei diritti fondamentali U.E.
  • art. 9, Carta dei diritti fondamentali U.E.
  • n. 848 del 4 agosto 1955
  • art. 3, Costituzione
  • art. 29, Costituzione

Massime

Massima n. 34896

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143- bis e 156- bis cod. civ., impugnati, in riferimento all'art. 2 Cost., nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone del medesimo sesso. La sentenza n. 138 del 2010 ha già dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; né risultano allegati profili diversi o ulteriori, idonei a superare gli argomenti addotti nella precedente decisione. Per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, v. la citata sentenza n. 138/2010.

Massima n. 34897

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143- bis e 156- bis cod. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui non consentono il matrimonio tra persone del medesimo sesso. La sentenza n. 138 del 2010 ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, sia perché l'art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso, e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, sia perché (in ordine all'art. 3 Cost.) le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio. Né risultano allegati profili diversi o ulteriori, idonei a superare gli argomenti addotti nella precedente decisione. Per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, v. la citata sentenza n. 138/2010. Per la manifesta infondatezza di questioni identiche ad altre già precedentemente dichiarate non fondate, in assenza di argomenti o profili diversi o ulteriori addotti dal rimettente, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 42/2009, n. 34/2009 e n. 16/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 2 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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