Corte costituzionale
Ordinanza n. 242/2010
Corte cost., ord. 7 luglio 2010, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 242/2010
- Data di deposito
- 7 luglio 2010
- Data di decisione
- 5 luglio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:242
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 34811
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 a causa della incompleta e, quindi, erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Infatti, l'ordinanza di rimessione, successiva all'entrata in vigore del citato art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008, non menziona tale disposizione e omette così di motivare la rilevanza della questione sollevata a seguito del mutamento del quadro normativo di riferimento e non tiene conto dell'ordinanza n. 258 del 2009, con la quale la Corte - chiamata a decidere analoga questione - ha restituito gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza alla luce della mutata cornice legislativa. In senso analogo, v. citate sentenza n. 215/2008; ordinanze n. 89/2010 e n. 315 e 292/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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