Corte costituzionale

Ordinanza n. 219/2010

Corte cost., ord. 17 giugno 2010, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
219/2010
Data di deposito
17 giugno 2010
Data di decisione
9 giugno 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:219

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, comma 2, primo periodo, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 34754

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione, non consente che siano concesse all'internato, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, più licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla fruizione di un programma extramurario di risocializzazione ovvero di un programma terapeutico per superare la tossicodipendenza o l'alcooldipendenza. Il giudice a quo non fornisce indicazioni sulla rilevanza dell'opzione interpretativa riferita alla Procura generale della Corte di cassazione in relazione ai procedimenti principali, né attribuisce alla predetta opzione le connotazioni del diritto vivente, sicché il dubbio di legittimità costituzionale così prospettato si risolve in un improprio tentativo di ottenere dalla Corte l'avallo della diversa interpretazione della norma propugnata dal rimettente, con uso evidentemente distorto dell'incidente di costituzionalità. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni volte ad ottenere un avallo interpretativo, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 150/2009, n. 161/2007 e n. 114/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Modena, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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