Corte costituzionale

Ordinanza n. 210/2010

Corte cost., ord. 11 giugno 2010, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
210/2010
Data di deposito
11 giugno 2010
Data di decisione
7 giugno 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:210

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34740

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, impugnato, in riferimento all'art. 102 Cost., nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative alle sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, anche se non collegate all'inosservanza di obblighi tributari. La questione è, infatti, divenuta priva di oggetto poiché, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 130 del 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 «nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria», in quanto «in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione». In senso conforme, v. la citata ordinanza n. 22/2009. Per la declaratoria di incostituzionalità in parte qua dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, v. la citata sentenza n. 130/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2010.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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