Corte costituzionale
Ordinanza n. 210/2010
Corte cost., ord. 11 giugno 2010, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 210/2010
- Data di deposito
- 11 giugno 2010
- Data di decisione
- 7 giugno 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 12, comma 2, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 34740
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, impugnato, in riferimento all'art. 102 Cost., nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative alle sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, anche se non collegate all'inosservanza di obblighi tributari. La questione è, infatti, divenuta priva di oggetto poiché, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 130 del 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 «nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria», in quanto «in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione». In senso conforme, v. la citata ordinanza n. 22/2009. Per la declaratoria di incostituzionalità in parte qua dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, v. la citata sentenza n. 130/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2010.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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