Corte costituzionale
Ordinanza n. 166/2010
Corte cost., ord. 6 maggio 2010, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 166/2010
- Data di deposito
- 6 maggio 2010
- Data di decisione
- 28 aprile 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:166
Norme oggetto del giudizio
- art. 656, comma 9, codice di procedura penale
- art. 4-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 3, decreto-legge n. 11 del 23 febbraio 2009
- art. 1, comma 1, legge n. 38 del 23 aprile 2009
Parametri
Massime
Massima n. 34628
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 4- bis della legge n. 354 del 1975, prevede che i benefici penitenziari, in caso di condanna per i reati previsti dagli artt. 609- quater e 609- octies cod. pen., possano essere concessi, anche ai condannati per fatti commessi da minorenni, solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità, attuata in regime di restrizione carceraria per la durata di un anno. Il rimettente, infatti, non ha svolto alcuna considerazione circa la rilevanza nel giudizio a quo della censurata norma processuale, peraltro disapplicata, nel caso di specie, dal pubblico ministero.
Massima n. 34629
Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 3 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38, impugnato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che i benefici penitenziari, in caso di condanna per i reati previsti dagli artt. 609- quater e 609- octies cod. pen., possano essere concessi, anche ai condannati per fatti commessi da minorenni, solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità, attuata in regime di restrizione carceraria per la durata di un anno. Infatti, successivamente alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione, la disposizione censurata è stata modificata dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94, con la conseguenza che si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. In senso analogo, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 66/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Trento, in funzione di tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
ordina la restituzione degli atti al medesimo Tribunale per i minorenni di Trento con riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze