Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/2010

Corte cost., ord. 6 maggio 2010, n. 166

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
166/2010
Data di deposito
6 maggio 2010
Data di decisione
28 aprile 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:166

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34628

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 4- bis della legge n. 354 del 1975, prevede che i benefici penitenziari, in caso di condanna per i reati previsti dagli artt. 609- quater e 609- octies cod. pen., possano essere concessi, anche ai condannati per fatti commessi da minorenni, solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità, attuata in regime di restrizione carceraria per la durata di un anno. Il rimettente, infatti, non ha svolto alcuna considerazione circa la rilevanza nel giudizio a quo della censurata norma processuale, peraltro disapplicata, nel caso di specie, dal pubblico ministero.

Massima n. 34629

Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 3 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38, impugnato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che i benefici penitenziari, in caso di condanna per i reati previsti dagli artt. 609- quater e 609- octies cod. pen., possano essere concessi, anche ai condannati per fatti commessi da minorenni, solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità, attuata in regime di restrizione carceraria per la durata di un anno. Infatti, successivamente alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione, la disposizione censurata è stata modificata dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94, con la conseguenza che si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. In senso analogo, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 66/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Trento, in funzione di tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti al medesimo Tribunale per i minorenni di Trento con riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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