Corte costituzionale
Ordinanza n. 135/2010
Corte cost., ord. 15 aprile 2010, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 135/2010
- Data di deposito
- 15 aprile 2010
- Data di decisione
- 12 aprile 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:135
Norme oggetto del giudizio
- art. 74, legge n. 2359 del 25 giugno 1865
- art. 75, legge n. 2359 del 25 giugno 1865
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 6, statuto regione Sardegna n. 3 del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 34572
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 74 e 75 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. nonché agli artt. 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nella parte in cui, disciplinando il procedimento per l'espropriazione di terreni per opere militari, non prevedono che l'organo statale, titolare del potere di espropriazione, debba, prima di adottare gli atti finali, acquisire il parere non vincolante della Regione, nell'ipotesi in cui i terreni medesimi siano ubicati nel territorio della Regione autonoma della Sardegna e siano altresì assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge n. 1766 del 1927. Il rimettente dubita della legittimità costituzionale di disposizioni di cui non è chiamato a fare applicazione, poiché il giudizio principale - da definire secondo la disciplina prevista in materia di usi civici e sulla base delle regole proprie del sistema di riparto delle giurisdizioni - risulta avere ad oggetto la determinazione dell'attuale regime giuridico dei terreni in questione, sottoposti ad espropriazione in asserita carenza di un presupposto, e non l'illegittimità del relativo procedimento ablatorio, in quanto eventualmente derivata dall'illegittimità costituzionale delle disposizioni di riferimento. Inoltre, un'eventuale pronuncia caducatoria risulterebbe, nella situazione di specie, inutiliter data , atteso che l'efficacia delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, trova un limite nei cosiddetti "rapporti esauriti", tra i quali dovrebbero intendersi ricompresi anche quelli costituiti sulla base di provvedimenti divenuti inoppugnabili per decorso del termine di decadenza. Nel senso che l'efficacia delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale trova un limite nei "rapporti esauriti", v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 3/1996, ordinanze n. 398/1989 e n. 365/1987. Per la manifesta inammissibilità delle questioni prive di rilevanza, v., ex multis , le citate ordinanze n. 265/2008, n. 150/2008 e n. 176/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 74 e 75 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione nonché agli articoli 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Commissario regionale per gli usi civici della Regione autonoma della Sardegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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